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D.g. per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica
 
SCUOLA NON STATALE
 

Il principio costituzionale della libertà di educazione trova realizzazione attraverso le scuole statali,  e le scuole riconosciute paritarie e le scuole non paritarie ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62, nonché le scuole straniere, comunitarie e non comunitarie, operanti sul territorio nazionale di cui al DPR 18/04/1994, n. 389.

Le scuole non statali sono perciò costituite da:

  • Scuole paritarie private e degli enti locali
  • Scuole non paritarie

 

Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l’equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola.
Le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e devono accogliere chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi; compresi gli alunni e studenti con handicap.

Le scuole non paritarie sono iscritte in elenchi regionali aggiornati ogni anno. Esse non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale né attestati intermedi o finali con valore di certificazione legale; la regolare frequenza della scuola non paritaria da parte degli alunni costituisce assolvimento dell’obbligo di istruzione.