D.g. per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica
 
SCUOLE NON PARITARIE
 

Le scuole non paritarie sono scuole iscritte in elenchi regionali aggiornati ogni anno. La regolare frequenza della scuola non paritaria da parte degli alunni costituisce assolvimento dell'obbligo di istruzione. Esse non possono rilasciare titoli di studio, aventi valore legale, né attestati intermedi né finali con valore di certificazione legale.

 

Requisiti per l’iscrizione negli elenchi regionali delle scuole non paritarie

  • Un progetto educativo e la relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio (tranne che per la scuola dell'infanzia);
  • La disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;
  • L'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, e l'impiego di idoneo personale tecnico e amministrativo;
Alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, richiesta per gli alunni delle scuole statali o paritarie.