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D.g. per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica
 
SCUOLE PARITARIE
 
Termini e modalità di presentazione della domanda

Le domande di riconoscimento della parità debbono essere presentate agli Uffici Scolastici Regionali entro il 31 marzo dell’anno scolastico precedente a quello da cui si vuole decorrano gli effetti della parità.
L’Ufficio scolastico regionale verifica la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dal gestore. A seguito degli esiti della verifica, alla quale possono concorrere anche le risultanze di eventuali visite ispettive, il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale competente per territorio conclude il procedimento, adottando un motivato provvedimento di riconoscimento della parità o di diniego della stessa entro il 30 giugno.
Il riconoscimento decorre dal 1° settembre successivo.