D.g. per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica
 
SCUOLE PARITARIE
 

Le scuole paritarie sono scuole la cui gestione è affidata a soggetti diversi da quelli statali, che si impegnano a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola e ottengono il riconoscimento della parità scolastica con le scuole statali. Le scuole paritarie si inseriscono nel sistema nazionale di istruzione e rilasciano titoli di studio aventi lo stesso valore legale dei titoli rilasciati dalle scuole statali.
I gestori delle scuole primarie paritarie possono stipulare apposite convenzioni ai sensi del D.P.R. 9 gennaio 2008 n. 23.

 

 

Requisiti per il riconoscimento della parità scolastica
  • Progettazione educativa in armonia con i princìpi della Costituzione.
  • Piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti.
  • Attestazione della titolarità della gestione e pubblicità dei bilanci.
  • Disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti.
  • Istituzione e funzionamento degli organi collegiali.
  • Iscrizione alla scuola per tutti gli studenti, purché in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe e con età non inferiore a quella prevista dagli ordinamenti scolastici.
  • Applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità o in condizioni di svantaggio.
  • Organica costituzione di corsi completi, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe.
  • Personale docente fornito del titolo di abilitazione.
  • Contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.