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Finanziamento Pubblico Progetti Eureka
 

FINANZIAMENTO PUBBLICO
DEI PROGETTI EUREKA

Il finanziamento dei progetti EUREKA non si avvale di un fondo comune centralizzato. Ciascun partecipante deve pertanto, sulla base degli specifici quadri normativi predisposti dai paesi membri, ricercare all'interno del proprio sistema nazionale, possibili supporti finanziari allo sviluppo del progetto. Da tale impostazione finanziaria, che costituisce uno degli elementi portanti dell'Iniziativa EUREKA, derivano ampi margini di flessibilità che consentono a ciascun Paese membro di adottare opportune scelte prioritarie di sostegno alla ricerca applicata ed industriale.

In Italia, in particolare, il finanziamento dei progetti EUREKA non è legato a nessuno strumento specifico, ma può essere diretto caso per caso verso la forma di incentivo pubblico più adatta in relazione ai contenuti tecnico-scientifici del progetto stesso ed alla collocazione dell'entità proponente nel panorama della ricerca scientifica nazionale.

La partecipazione da parte delle imprese italiane ad EUREKA trova comunque, nella maggioranza dei casi, nel decreto legislativo n. 297/1999 uno specifico strumento di intervento che prevede la disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) gestito dal MIUR. In alternativa è attivabile il Fondo per l'Innovazione Tecnologica (FIT) presso il Ministero delle Attività Produttive.


Per quanto concerne i finanziamenti erogati dal MIUR, vigono le seguenti condizioni:

Normativa applicabile

I riferimenti normativi vigenti sono: il decreto legislativo n. 297 del 27/7/99 ed il relativo decreto attuativo D.M. 593 del 8/8/2000.

Nei paragrafi seguenti vengono descritte esclusivamente le modalità procedurali relative ai progetti Eureka, o più precisamente ai:

Progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di ricerca nell'ambito di programmi o di accordi intergovernativi di cooperazione.
(art. 7 del DM 593 dell'8/8/2000)

 

Progetti finanziabili

Sono finanziabili i progetti che prevedono attività di ricerca industriale definita come: la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.

L'intervento di sostegno può estendersi anche a non preponderanti attività di ricerca e sviluppo precompetitivo consistenti nella concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tali attività sono ammissibili purché necessarie alla validazione dei risultati delle attività di ricerca industriale.

Dette attività devono mirare allo sviluppo di un prodotto, un processo o un servizio innovativo rispetto a quanto già esistente sul mercato, capace di accrescere la competitività dell'azienda proponente e di favorirne lo sviluppo.

Il prodotto, processo o servizio sviluppato deve, dopo una successiva fase di industrializzazione, poter essere immesso sul mercato garantendo così alla azienda proponente il ritorno dell'investimento ed un incremento (o mantenimento) dell'occupazione.

Con l'eccezione delle PMI, tutte le aziende proponenti devono inoltre dimostrare che le attività di ricerca proposte sono addizionali rispetto alle normali attività di ricerca, ovvero devono essere attività che, senza il supporto pubblico non potrebbero essere svolte con le modalità e la tempistica descritte nel progetto.


Dimensione dei progetti finanziabili

Non ci sono limiti alla dimensione dei progetti finanziabili..

Però, i soggetti che, nel corso dell'anno successivo, intendano proporre progetti di costo complessivo superiore a 7,5 milioni di Euro, devono presentare al MIUR, entro il 30 ottobre, un documento che descriva le linee programmatiche delle proprie attività di ricerca e innovazione e i progetti da sviluppare e per i quali si intendono presentare le istanze nell'anno successivo.
Questi soggetti potranno presentare le relative domande di finanziamento nell'anno successivo, nei periodi compresi tra il 1° ed il 31 gennaio e tra il 1° ed il 31 luglio.

I progetti di cooperazione internazionale, il cui costo complessivo sia pari o superiore a 40 milioni di Euro, beneficianti di un aiuto pari o superiore a 10 milioni di Euro, sono notificati alla Commissione Europea, secondo quanto previsto dalla lettera della stessa Commissione del 2 maggio 1997


Costi ammissibili

Sono ammissibili al finanziamento, al netto dell'IVA, i seguenti costi:

 personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca dipendente dal soggetto proponente e/o in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  spese generali: direttamente imputabili all'attività di ricerca, nella misura forfettizzata del 60% del costo del personale;
  attrezzature: costo delle strumentazioni e delle attrezzature di nuovo acquisto da utilizzare per l'attività di ricerca detratto l'eventuale valore derivante dalla cessione a condizioni commerciali ovvero dall'utilizzo a fini produttivi (che va indicato nella voce Recuperi);
  investimenti: costi relativi ad investimenti inerenti i centri di ricerca, ovvero progettazione e studi di fattibilità, aree e fabbricati, opere edili ed infrastrutture;
  consulenze: servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attività di ricerca compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti, di know how, di diritti di licenza, ecc.;
  prestazioni di terzi: prestazioni di carattere esecutivo, senza contenuto di ricerca o progettazione, commissionate a terzi;
  beni immateriali: beni immateriali acquistati da terzi: risultati di ricerche, brevetti, know-how, diritti di licenza, ecc.;
  materiali: materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico e strumentazioni usate per la realizzazione di prototipi.

Il progetto non è finanziabile se presenta quote di attività da commissionare al di fuori di Stati membri dell'Unione Europea superiori al 20% del costo totale, salva la accertata impossibilità, da parte del soggetto proponente, di reperire per la parte eccedente analoghe competenze in ambito comunitario.


Soggetti Ammissibili al finanziamento

Sono ammissibili all'intervento del FAR i soggetti con stabile organizzazione in Italia e che rientrano in una delle seguenti tipologie, espressamente indicate nella vigente normativa.

a)  Imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o servizi;
b) imprese che esercitano attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
c) Imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
d)  Centri di ricerca con personalità giuridica autonoma, promossi da uno o più dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c);
e) consorzi e società consortili comunque costituiti, purché con partecipazione finanziaria superiore al 50% di soggetti ricompresi in una o più delle precedenti lettere a), b), c), d); il limite della partecipazione finanziaria è fissato al 30% per consorzi e società consortili aventi sede nelle aree considerate depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie;
f) i parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione MURST del 25 marzo 1994 (G.U. n. 187 del 11 agosto 1994).

I soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), sopra elencati, possono presentare una domanda di agevolazione anche congiuntamente con Università, Enti di ricerca di cui all'articolo 8 del DPCM 30/12/93, n. 593, e successive modificazioni, ENEA ed ASI ai fini della stipula di un contratto cointestato. In tal caso la partecipazione finanziaria nel progetto da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) deve essere superiore al 50% del costo complessivo del progetto stesso. Il limite di cui sopra è fissato al 30% ove il progetto preveda il completo svolgimento delle attività nelle aree considerate depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie. Tale norma si applica anche per i progetti che comprendono attività da svolgersi al di fuori delle aree suddette per un importo non superiore al 25% del costo complessivo del progetto, ove sia accertata l'impossibilità di reperire analoghe competenze nelle stesse aree.


Parametri di affidabilità delle imprese sotto il profilo economico finanziario

Affinché le imprese di cui ai punti precedenti possano essere ammesse al finanziamento pubblico, devono soddisfare simultaneamente i seguenti parametri economico finanziari, basati sull'ultimo bilancio approvato:


  congruenza fra capitale netto e costo del progetto:
CN > (CP - I) / 2

CN = capitale netto = totale del "patrimonio netto" come definito dal codice civile, al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili

CP - I = costo del progetto indicato in domanda meno l'incentivo pubblico calcolato nella misura minima prevista dal decreto
 

 parametro di onerosità della posizione finanziaria:

.OF/F = < 8%
OF = oneri finanziari netti = saldo tra "interessi e altri oneri finanziari" e "altri proventi finanziari", di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema di conto economico del codice civile;

F = fatturato = "ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui alla voce A1 dello schema di conto economico del codice civile.
 

Ove il soggetto, nel corso dell'anno, abbia presentato altri progetti, la certificazione della rispondenza dei dati di bilancio ai parametri di cui sopra deve effettuarsi considerando per CP la somma dei costi complessivi dei singoli progetti sin lì presentati e per I la somma delle relative agevolazioni ministeriali ottenute o previste.

Nel caso di domanda presentata congiuntamente da più partecipanti, i parametri saranno calcolati per ognuno di essi, facendo riferimento al costo di competenza di ciascuno.

Un soggetto che non sia in possesso dei requisiti necessari all'ottenimento di un incentivo alla ricerca può sempre partecipare ad un progetto EUREKA in autofinanziamento.

Per ulteriori dettagli si veda lo schema dell'autocertificazione dell'affidabilità economico-finanziaria.


Dimensione dell’impresa

Non ci sono limiti dimensionali per le imprese partecipanti ai progetti EUREKA.

Naturalmente una impresa per poter partecipare ad un progetto deve avere una dimensione ed una struttura adeguata allo svolgimento dei compiti previsti dal progetto.


Aree geografiche di applicazione

Intero territorio nazionale


Forma di finanziamento

Per i progetti EUREKA gli interventi sono concessi nella forma del contributo alla spesa (finanziamento a fondo perduto) secondo le intensità massime stabilite dall'Unione Europea relativamente alle diverse tipologie di attività ed appresso specificate (le intensità sono indicate in percentuale sui costi ammissibili):

 attività di ricerca industriale 50%
 
  attività di sviluppo precompetitive 25%
 

possono inoltre essere concesse le ulteriori seguenti agevolazioni, nella forma del contributo alla spesa, e nelle sottoelencate percentuali sui costi ammissibili. L'intervento aggiuntivo non può comunque eccedere il 25% del costo ammissibile del progetto.

 per progetti di ricerca presentati da Piccole e Medie Imprese, così come definite all'articolo 21 del decreto 593. A tal fine , per i progetti proposti congiuntamente da più imprese, tutte devono possedere i parametri dimensionali di cui alle norme predette. 10%
 
  per le attività di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all'art. 87, paragr. 3, lett. a) del Trattato di Amsterdam, indicate all'articolo 22 del decreto 593 10%
 
  per le attività di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all'art. 87, paragr. 3, lett. c) del Trattato di Amsterdam, indicate all'articolo 22 del decreto 593 5%
 
  per i progetti di ricerca per i quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:- prevedano lo svolgimento di una quota di attività non inferiore al 10% dell'intero valore del progetto stesso da parte di uno o più partner di altri Stati membri della UE, purché non vi siano rapporti di partecipazione azionaria o di appartenenza al medesimo gruppo industriale e il partner estero.
- prevedano lo svolgimento di una quota di attività non inferiore al 10% dell'intero valore del progetto da parte di enti pubblici di ricerca e/o università.
  10%
 

Decorrenza

I costi di ricerca ammissibili al finanziamento decorrono dalla data di adozione del decreto di finanziamento da parte del Ministero e comunque dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda al MIUR.

Per i soggetti che presentano domande di finanziamento per un costo complessivo superiore ai 7,5 MEuro, i costi ammissibili decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data di accettazione della domanda da parte del CTS.

E' pertanto opportuno che a partire dai sopracitati riferimenti temporali l'impresa adotti le previste metodologie di contabilizzazione dei costi, per evitare possibilità di contestazioni al momento della verifica.

La richiesta di finanziamento

La richiesta di finanziamento redatta secondo gli schemi predisposti dal MIUR e dovrà essere presentata in 4 copie di cui una firmata in originale. La richiesta di finanziamento si compone di una:

Domanda di finanziamento e di alcuni allegati:

a)  Le dichiarazioni del soggetto proponente
b)  Scheda FAR
c)  Dichiarazione del rispetto dei parametri di affidabilità economico-finanziaria
d)  Dichiarazione dei requisiti di PMI (solo per le PMI)
e)  Il soggetto proponente
f)  Il progetto di ricerca, comprensivo della proposta di capitolato tecnico per il contratto di finanziamento 
g)  Eureka Project Form (in lingua inglese)
h)  Per i progetti cluster si consiglia di allegare anche la "Full Project Proposal" (o documento equivalente) e la "Label" rilasciata dal Comitato gestore del progetto cluster. (in lingua inglese)

Per agevolare la compilazione di questi allegati sono state preparate delle "Note per la redazione della documentazione" e una guida in linea che cerca di rispondere ai principali dubbi e quesiti che possono nascere durante la compilazione dei documenti suddetti.

Nel caso in cui allo stesso progetto partecipino più partner italiani, ciascuno di essi dovrà fare la propria richiesta di finanziamento compilando autonomamente la domanda di finanziamento e gli allegati di cui alle lettere a, b, c, d, e. L'allegato f (Il progetto di ricerca) dovrà, invece, essere compilato congiuntamente, da tutti i partner italiani, ciascuno per la propria parte di attività. Gli allegati g ed h, infine, rappresentano il progetto internazionale nella sua globalità e pertanto devono essere compilati congiuntamente da tutti i partner, nazionali ed internazionali.
Le richieste di finanziamento di tutti i partner devono essere presentate al MIUR contemporaneamente.

I moduli per la compilazione dei suddetti allegati possono essere scaricati, sotto forma di documenti, dalla sezione di download di questo stesso sito.

Scadenze

Non esistono scadenze predefinite per la presentazione della domanda, tranne che per i soggetti che, nell'arco di un anno solare, presentino progetti per un costo complessivo superiore ai 7,5 milioni di Euro. Questi soggetti potranno presentare le proprie domande esclusivamente nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno.

Soggetto convenzionato

Le attività istruttorie e di gestione contrattuale relative alle domande di agevolazione presentate saranno assicurate da un istituto bancario scelto dal proponente stesso fra i raggruppamenti bancari, convenzionati con il MIUR. Quì di seguito si riporta l'elenco degli istituti di credito convenzionati così come definiti, in via transitoria, dalla circolare MURST del 29/12/1999 n.760 e successive modifiche.

1. Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. - Capogruppo A.T.I. con: Banco di Napoli S.p.a., Efibanca S.p.a. e Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.c.r.l.
2. Banca per il Leasing Italease S.p.a. - Capogruppo A.T.I. con: San Gemignano e San Prospero Leasing S.p.a.
3. Banco di Sardegna.
4. Centrobanca S.p.a. - Capogruppo A.T.I. con Studio Finanziario S.p.a.
5. Mediocredito Centrale S.p.a. - Capogruppo A.T.I. con: Istituto Centrale delle Banche Popolare Italiane, Banco di Sicilia, Banca CIS, IRFIS e Mediocredito Sicilia, Mediocredito dell'Umbria, Mediovenezie Banche, Banca del Salento, Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia, Mediocredito Fondiario Centroitalia, Banca Mediocredito, Mediocredito del Trentino-Alto Adige, CARISBO, Istituto Centrale delle Banche di Credito Cooperativo, Banca di Roma S.p.a. e Interbanca S.p.a.
6. Banca Intesa BCI Mediocredito S.p.a. - Capogruppo A.T.I. con: Mediocredito del Sud S.p.a., Banca Carige S.p.a.
7. MPS Merchant S.p.a. - Capogruppo A.T.I. con: Monte dei Paschi di Siena S.p.a., CARIPRATO - Cassa di Risparmio di Prato S.p.a., Banca Toscana S.p.a. e Istituto Nazionale di Credito Agrario S.p.a.
8. Prominvestment (Societa' per la Promozione degli Investimenti S.p.a.) - Capogruppo A.T.I. con: Banca Commerciale Italiana S.p.a., Credito Italiano S.p.a., Mediobanca/Banca di Credito Finanziario S.p.a., Banca di Legnano S.p.a., Banca di Chiavari e della Riviera Ligure S.p.a. e Rolobanca 1473 S.p.a.
9. Sanpaolo I.M.I. S.p.a.

Iter della domanda
Schema iter approvativo

 Per tutti i progetti presentati da PMI, Il MIUR, previa verifica della completezza della documentazione presentata, trasmette, entro 15 giorni, il progetto ad uno o più esperti per la valutazione dei contenuti tecnico-scientifici e al soggetto convenzionato scelto dal proponente per gli adempimenti tecnico-amministrativi. Contemporaneamente viene avviata la procedura internazionale di approvazione del progetto.
  Per tutti i progetti presentati da Grandi Imprese, Il MIUR, previa verifica della completezza della documentazione presentata, trasmette, entro 15 giorni, il progetto al Comitato Tecnico Scientifico (CTS).
Il CTS, che si riunisce con cadenza mensile, effettua una valutazione preliminare riguardante, in particolare, la sussistenza dell'effetto di incentivazione. In caso di valutazione preliminare positiva, il progetto viene inviato all'esperto per la valutazione dei contenuti tecnico-scientifici e al soggetto convenzionato indicato dal proponente.
Contemporaneamente viene avviata la procedura internazionale di approvazione del progetto
 
  L'esperto e il soggetto convenzionato, durante la loro valutazione, possono, se lo ritengono necessario, visitare le società proponenti e/o richiedere chiarimenti o documentazioni aggiuntive.
  L’esperto, entro 30 giorni dalla trasmissione del progetto, invia al Ministero e al soggetto convenzionato l’esito della propria valutazione.
  Il soggetto convenzionato, entro 60 giorni dalla trasmissione del progetto,e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della relazione dell'esperto, invia al Ministero l’esito della propria istruttoria tecnico-economica.
  Il MIUR trasmette le due relazioni al CTS che, preso atto delle valutazioni dell'esperto e del soggetto convenzionato, entro la prima riunione successiva alla comunicazione delle stesse, si esprime sul progetto; in caso positivo propone al Ministero l’ammissione dello stesso agli interventi del fondo.
In caso di non ammissione del progetto al finanziamento, in quanto riguardante prevalentemente attività di sviluppo precompetitivo, l'intera documentazione, comprensiva delle relazioni istruttorie, è trasmessa al Ministero delle Attività Produttive, fatta comunque salva la data della presentazione della domanda.
 
  Ottenuto il parere positivo dell'esperto e del soggetto convenzionato, l'NPC potrà fornire il supporto ufficiale per l’approvazione internazionale del progetto.
  Il Gruppo degli Alti Rappresentanti, nella prima riunione utile, potrà quindi approvare il progetto conferendogli lo status EUREKA. 
  Il Ministero sulla base della proposta del CTS e dell’approvazione internazionale, decreta l’ammissione del progetto al finanziamento, il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e trasmesso al proponente e al soggetto convenzionato per la stipula del contratto. La stipula avviene entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
  Il finanziamento viene erogato, dal soggetto convenzionato, secondo prestabiliti stati di avanzamento semestrali sempre che le verifiche tecnico-contabili effettuate dall'esperto e dal soggetto convenzionato abbiano esito positivo. 
  Entro i 2 anni successivi alla conclusione del progetto, ciascun soggetto beneficiario è tenuto a presentare al MIUR una relazione in merito all'impatto economico-occupazionale dei risultati raggiunti.

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