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Studenti Stranieri
 
Normativa - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

XIII Legislatura

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998 n.191 - Supplemento Ordinario n.139/L

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Estratto

Art. 39 d'interesse.


Art. 39. Accesso ai corsi delle universita'.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37).

1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio e' assicurata la parita' di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalita' di cui al presente articolo.

2. Le universita', nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilita' finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all'art. 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui all'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilita' studentesca, nonche' organizzando attivita' di orientamento e di accoglienza.

3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati: a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalita' di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilita' di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero; b) la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per motivi di studio e l'esercizio in vigenza di esso di attivita' di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare; c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocita'; d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell'uniformita' di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c); e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia; f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.

4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilita' comunicate dalle universita', e' disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.

5. e' comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parita' di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente.



Data a Roma, addi' 25 luglio 1998

 
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