Home » Istruzione » Normativa » 2009 » cm81_09
 
 
C.M. n.81
MIURAOODGOS prot. n.9510/R.U./U
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica
Ufficio sesto

Roma, 18 settembre 2009

Oggetto: Esami di Stato - Anno scolastico 2009- 2010.


Come per i decorsi anni scolastici, questo Ministero (Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica - Ufficio VI) ha l'esigenza di acquisire tutti gli elementi utili per il corretto espletamento degli esami di Stato 2009-2010 relativamente, in modo specifico, agli indirizzi sperimentali.
A tale riguardo, si precisa che la rilevazione dei dati di cui trattasi, per il corrente anno scolastico, avverrà direttamente tramite il Sistema Informativo, per cui le istituzioni scolastiche interessate non dovranno inviare allo scrivente Ufficio alcun documento né via fax né tramite e-mail.
Per ciascun indirizzo non linguistico devono essere espressamente indicate le lingue attivate distintamente per ciascuna classe terminale (es.: inglese, francese, bilingue inglese-francese ecc.). Per i corsi ad indirizzo linguistico dell'istruzione liceale e tecnica devono essere indicati i raggruppamenti delle lingue straniere studiate in ciascuna classe terminale (es. inglese-francese-spagnolo, inglese-tedesco-spagnolo, ecc.).

Con l'occasione, si richiama l'attenzione sulla vigenza del Decreto Ministeriale n. 47 del 13 giugno 2006, relativo alla quota del 20% dei curricoli rimessa all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Gli effetti del succitato decreto si riferiscono agli ordinamenti vigenti e ai relativi quadri orari, nei singoli ordini di studio di istruzione secondaria di secondo grado. Pertanto, le istituzioni scolastiche utilizzano, anche parzialmente, la predetta quota:

  1. per confermare il piano ordinamentale degli studi;
  2. per realizzare compensazioni tra le attività e le discipline previste nel piano degli studi;
  3. per introdurre nuove discipline.
Il decremento orario di ciascuna disciplina non può essere comunque superiore al 20% del relativo monte ore annuale. È perciò assolutamente esclusa la possibilità di interrompere o sospendere, in qualsiasi anno di corso, e in particolare in quello terminale, l'insegnamento di discipline previste nei curricoli delle istituzioni scolastiche, come definiti nell'art. 1, comma 1 del D.M. 26 giugno 2000, n. 234 (Regolamento, recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275).

Con successiva comunicazione verranno specificati gli indirizzi di studi coinvolti nella rilevazione e saranno impartite istruzioni per il corretto inoltro dei dati relativi ai quadri orari, in cui dovranno essere indicate le materie e le classi di concorso relative a tutti gli insegnamenti impartiti nell'ultimo anno di corso, il numero di ore settimanali ed il tipo di prova prevista durante l'anno (orale - scritta e orale - pratica - ecc.) per ciascuna disciplina.

IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. DUTTO

 Destinatari
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti secondari di secondo grado statali

Ai Capi di Istituto delle scuole secondarie di secondo grado paritarie

Ai Capi di Istituto delle scuole di secondo grado legalmente riconosciute

e p.c.
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

Ai Sovrintendenti Scolastici per le Province di Bolzano Trento

All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca -Bolzano

All'Intendente Scolastico per la Scuola delle Località Ladine- Bolzano

Al Sovrintendente Agli Studi della Regione Autonoma della Valle d'Aosta - Aosta

All'Ispettore Luciano Favini
- Coordinatore Struttura Tecnica Esami di Stato

LORO SEDI