Domande e risposte

In questa sezione saranno disponibili le risposte alle vostre domande più frequenti.

Anno scolastico 2021/2022

Sezione n.1 - Organizzazione dell’attività scolastica 

  1. Il personale privo di certificazione verde COVID-19 ha diritto di richiedere di svolgere la propria attività lavorativa in smart working? (aggiornamento 28 ottobre 2021)
    No, non esiste questo diritto. Il diritto allo smart working (lavoro agile) è previsto, ad ora, per i lavoratori c.d. “fragili”, fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, modificato dall’art. 2-ter, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito in legge 24 settembre 2021, n. 133.Il personale privo di valida certificazione verde non ha diritto di svolgere la propria prestazione in modalità agile per ovviare alla mancanza della certificazione. L’organizzazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, infatti, spetta esclusivamente al dirigente scolastico ai sensi dell’art. 263, del decreto-legge n. 34/2020
    Peraltro, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2021 prevede che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni sarà di regola quella in presenza.
  2. È necessario mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno un metro? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    A scuola è sempre raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo ove le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. La distanza fra la cattedra e i banchi è, invece, di due metri. Così come di due metri è la distanza da tenere durante lo svolgimento delle attività motorie.
  3. Durante l’attività didattica, le finestre devono essere aperte? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Il CTS conferma la necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e della sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. È necessario garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza di alunni e personale, tenendo conto delle dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti, delle condizioni climatiche esterne e identificando quelli, eventualmente, scarsamente ventilati.
    Le istituzioni scolastiche possono utilizzare le risorse messe a disposizione dal primo e dal secondo “Decreto Sostegni”, pari a circa 500 milioni di euro, per l’acquisto di beni e servizi per fronteggiare l’emergenza, inclusi quelli eventualmente necessari per l'aerazione dei locali.
  4. Come aerare una stanza in modo efficace? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Al fine di contenere il rischio di esposizione al virus negli ambienti scolastici è opportuno, per quanto possibile, assicurare il ricambio frequente dell’aria all’interno, mantenendo il flusso in ingresso dall’esterno. In sostanza, a seconda delle condizioni, si possono determinare tre diverse modalità di aerazione delle aule: 1 - aerazione con finestre aperte e porta chiusa (azione corretta ma ricambio lento); 2 - aerazione con finestre aperte, porta aperta e finestre corridoio chiuse (aerazione errata); 3 - aerazione con finestre aperte, porta aperta e finestre corridoio aperte (aerazione corretta).
    Suggerimenti operativi in: Rapporto ISS COVID-19, n.11/2021; ENEA, #ScuolainClasseA, Istruzioni per l’uso, maggio 2020.
  5. È possibile avere una check-list per aerare gli ambienti scolastici? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Una possibile check-list, in larga parte desunta da studi Enea, è la seguente:
    a) aerare molto il mattino e il pomeriggio, prima delle lezioni, per iniziare con una qualità dell’aria uguale a quella esterna;
    b) aerare aprendo le finestre regolarmente, per non meno di 5 minuti, più volte al giorno, ad ogni cambio insegnante, durante l’intervallo e dopo la pulizia dell’aula;
    c) con temperatura mite (ed ambiente esterno non eccessivamente inquinato dai gas di scarico delle auto) tenere le finestre per quanto possibile aperte;
    d) aerare aprendo le finestre completamente;
    e) con finestre apribili ad anta battente e a ribalta, aprire a battente perché il ricambio d’aria è maggiore;
    f) per rinnovare l’aria più velocemente, aprire la porta e le finestre, sia in aula che nel corridoio. Se non è possibile aprire le finestre del corridoio, aerare tenendo chiusa la porta dell’aula e ricordare che così occorre più tempo per il ricambio d’aria;
    g) ricordare che il tempo di ricambio aria è minore se l’aula è vuota;
    h) non porre oggetti sul davanzale interno delle finestre, assicurandone l’apertura semplice e completa;
    i) liberare il più possibile l’aula da mobilio, oggetti, indumenti. In tal modo aumenta la cubatura d’aria disponibile nel locale;
    l) creare un piano di azione per decidere chi fa cosa, segnando su un calendario settimanale modi, tempi e responsabilità e facendo partecipare tutta la comunità scolastica.
  6. Si possono fare viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Nei territori in zona bianca è possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco, fermo il rispetto dei protocolli di sicurezza degli specifici settori.
  7. Le attività di PCTO possono essere svolte? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Le attività di PCTO continuano come da progettazione di ciascuna istituzione scolastica. Occorre verificare, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni sanitarie generali e a quelle specifiche di settore.
  8. Si possono svolgere attività didattiche di educazione fisica all’interno delle palestre scolastiche? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Le attività di educazione fisica/scienze motorie possono essere svolte all’interno in zona bianca, privilegiando quelle di tipo individuali. In zona gialla e arancione, la raccomandazione è di svolgere all’interno attività unicamente di tipo individuale. Il distanziamento interpersonale da rispettare è di almeno due metri. Le attività di squadra sono consigliate solo all’aperto. L’aereazione degli ambienti adibiti a palestre deve essere assicurata e ottimizzata.
  9. Come si utilizza la mensa? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    La somministrazione può avvenire nelle forme usuali, a mensa, senza necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie monouso. Gli operatori devono indossare la mascherina e devono essere rispettati: a) il distanziamento nella somministrazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali; b) l’igiene personale. Al fine di ridurre l’affollamento dei locali e di garantire il rispetto del previsto distanziamento, ove necessario, è suggerita l’organizzazione di turni per la somministrazione dei pasti.
  10. Esistono situazioni in cui è possibile il ritorno alla Didattica Digitale Integrata? (aggiornamento 28 ottobre 2021)
    Nell’anno scolastico 2021/2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado si svolge in presenza su tutto il territorio nazionale.
    Fino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, esclusivamente nelle zone rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità legate all’insorgenza di focolai o a condizioni di rischio estremamente elevato di diffusione del contagio nella popolazione scolastica, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i Sindaci, possono disporre deroghe allo svolgimento delle attività in presenza esclusivamente per specifiche aree territoriali o per singole istituzioni scolastiche. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali.
    Sono svolte prioritariamente in presenza, altresì, le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori.
  11. È possibile utilizzare la Didattica Digitale Integrata in modalità mista con la lezione in presenza? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Nell'anno scolastico 2021/2022, le lezioni si svolgono in presenza. La Didattica Digitale Integrata sarà utilizzata in via residuale, solo in particolari situazioni già indicate in precedente FAQ o in ipotesi di quarantena disposta dall’autorità sanitaria competente.
  12. Un genitore può richiedere la didattica a distanza per il figlio affetto da grave patologia o immunodepressione certificata? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Distinguendoli rispetto a quelli con disabilità certificata, cui è garantita l'attività in presenza, agli studenti impediti nella frequenza in presenza - certificata dalle competenti autorità sanitarie - per patologia grave o immunodepressione, è comunque assicurata la possibilità di seguire la programmazione scolastica, “avvalendosi eventualmente anche della didattica a distanza”, in modalità integrata ovvero esclusiva, secondo le particolari esigenze sanitarie del singolo studente.
  13. Un genitore può richiedere la didattica a distanza per il proprio figlio volontariamente non vaccinato? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    No, l’istruzione obbligatoria va assolta in presenza.
  14. Sono previsti orari scaglionati per l’ingresso a scuola? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Nell’anno scolastico 2021/2022, proseguono le attività dei tavoli di coordinamento operanti presso le Prefetture, ai fini del raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e del trasporto scolastico. La necessità di coordinare i servizi scolastici e di trasporto pubblico può, in taluni casi, rendere necessario differire o scaglionare gli orari di inizio e termine delle lezioni. Questo anche al fine di evitare assembramenti degli studenti nelle aree di ingresso e uscita, nonché durante gli spostamenti nelle pertinenze delle scuole.
  15. Gli studenti possono avere un “compagno di banco”? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Nella gestione degli spazi deve essere assicurata l’adozione di tutte le misure previste dal Protocollo di sicurezza per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022. Questo in particolare prevede, salvo in limitate situazioni in cui non sia logisticamente possibile, il rispetto di:
    • una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica);
    • una distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente.
    Tali disposizioni valgono anche nelle zone bianche.
  16. Deve essere svolta la sanificazione ordinaria e straordinaria degli ambienti? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Le istituzioni scolastiche, quotidianamente, continuano ad assicurare accurate e ripetute operazioni di sanificazione, cosiddetta ordinaria, come previsto dalle Autorità competenti in materia. Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola deve essere effettuata una sanificazione straordinaria. Il CTS ha chiarito che questa: va effettuata se sono trascorsi meno di 7 giorni da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura; non è necessario sia effettuata da una ditta esterna; non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria; può essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.
  17. È disponibile personale aggiuntivo a scuola? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    L'articolo 58, comma 4-quater, del decreto-legge n.73/2021 ha stanziato circa 422 milioni di euro per incrementare le unità di personale delle scuole statali di ogni ordine e grado, fino al 30 dicembre 2021. Di dette risorse, 400 milioni sono destinati a contrattualizzare personale aggiuntivo, docente e ATA. La restante parte di 22 milioni di euro è finalizzata a supportare le istituzioni scolastiche che presentano classi numerose.
  18. Per cosa può essere utilizzato il personale docente aggiuntivo? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Il decreto-legge n.73/2021 ha previsto che il personale docente è destinato al “recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell’ambito della loro autonomia”.
    Con il Piano scuola 2021-2022 sono stati forniti suggerimenti operativi per l'utilizzo del personale docente aggiuntivo: “Sulla base delle situazioni concrete, quali gli spazi a disposizione, le esigenze delle famiglie e del territorio, l’organizzazione dei trasporti, resta ferma l’opportunità per le istituzioni scolastiche di avvalersi delle forme ordinamentali di flessibilità derivanti dall’autonomia. Queste potranno contemplare, ad esempio: - riconfigurazione dei gruppi-classe in gruppi diversi; - articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso; - frequenza scolastica in turni differenziati, anche variando le soluzioni in relazione alle fasce di età ai diversi gradi di istruzione; - aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari; - diversa modulazione settimanale del tempo scuola, su delibera degli Organi collegiali competenti”.
    Le risorse aggiuntive di personale docente possono dunque essere impiegate, nei limiti temporali e finanziari previsti, per la migliore organizzazione di tempi, spazi, gruppi di apprendimento che, ove necessario ai fini del recupero, possono anche risultare temporaneamente articolati.
  19. Se ho dei dubbi a chi devo rivolgermi? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Riguardo l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, nel sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, sezione #IoTornoaScuola (https://www.istruzione.it/iotornoascuola), sono disponibili informazioni utili per famiglie ed alunni. Il personale scolastico può chiedere assistenza specifica attraverso il portale Help Desk Amministrativo-Contabile, oppure contattando il numero verde 800 903 080.

Sezione 2 – Gestione del green pass 

  1. Dopo il 30 aprile 2022 è ancora obbligatorio mostrare la certificazione verde COVID-19 per accedere ai locali scolastici? (aggiornamento 02 maggio 2022)

    No. Come stabilito dall’art. 6, comma 3 del decreto-legge n. 24 del 2022, l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID - 19 per l’accesso alle strutture del sistema nazionale di istruzione termina il 30 aprile 2022. Dopo tale data, per accedere ai locali della scuola non è più richiesta la verifica del green pass base, né tantomeno di quello rafforzato, né per il personale della scuola né per altri. Di conseguenza la funzione del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione che consentiva alle scuole di verificare in maniera automatica la certificazione verde COVID - 19 per il personale in servizio è stata disabilitata.

  2. Il personale della scuola non vaccinato, ma guarito dall’infezione da SARS-CoV-2, è in regola con l’obbligo vaccinale? (aggiornamento 02 maggio 2022)

    A seguito delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute si rileva quanto segue.

    Per il personale guarito, misure di cautela sanitaria connesse all’infezione impongono il differimento del termine per la somministrazione del vaccino per un lasso temporale dipendente dalla storia vaccinale del soggetto con pregressa infezione da SARS-CoV-2.

    Terminato il periodo di differimento risulta nuovamente efficace l’obbligo vaccinale, che permane per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato fino al 15 giugno 2022.

    Considerato che l’apposita funzionalità del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione (SIDI) consente al dirigente scolastico, o suo delegato, di verificare quotidianamente l’adempimento dell’obbligo vaccinale, nel caso in cui il sistema rilasci un esito negativo, il Dirigente Scolastico verifica con il personale interessato l’eventuale esistenza di una valida giustificazione, per poi procedere secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

  3. Come si ottiene la certificazione verde? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    L’articolo, 9 del decreto-legge n.52/2021 prevede il rilascio della certificazione verde in caso di:          
    a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La certificazione può essere rilasciata anche a seguito di somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
    b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
    c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore).
  4. Sono previsti tamponi gratuiti per il personale? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Le scuole possono deliberare di utilizzare parte delle specifiche risorse loro assegnate per la copertura dei costi derivanti dall’effettuazione di tamponi diagnostici nei confronti del solo personale scolastico esentato dalla vaccinazione. “Si è, infatti, inteso promuovere un’azione orientata verso coloro che, non avendo la possibilità di vaccinarsi per motivi certificati di salute, si trovano ad essere privi della primaria copertura vaccinale e, quindi, con maggiore rischio per la diffusione dell’epidemia all’interno delle istituzioni scolastiche” (nota 18 agosto 2021, n.900).
  5. Un docente può volontariamente consegnare copia cartacea della sua certificazione verde? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    No, per ragioni di riservatezza, la certificazione verde non può essere consegnata in alcun caso, né, tantomeno, può essere trattenuta da parte del dirigente scolastico.

Sezione n.3 - Uso della mascherina a scuola

  1. Chi deve indossare la mascherina a scuola? (aggiornamento 1° aprile 2022)
    Alla luce delle modifiche normative apportate dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24, a decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, nel sistema di istruzione e formazione professionale nonché negli istituti tecnici superiori è previsto l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, eccezion fatta per i bambini sino ai sei anni di età, per coloro che presentino patologie o altre disabilità incompatibili con l’utilizzo di tali dispositivi di protezione e per i soggetti che svolgano attività sportive.
    Si precisa, inoltre, che in presenza di 4 o più casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione, gruppo classe o classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti, degli educatori, e degli alunni e dei bambini che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
  2. Si è obbligati a usare la mascherina chirurgica? (aggiornamento 28 ottobre 2021)
    Per gli studenti, rimane fortemente raccomandato l’utilizzo di mascherine di tipo chirurgico.
    Per il personale della scuola, il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la mascherina chirurgica. Unica possibile eccezione è l'utilizzo di altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio. A questo proposito, la legge n. 133/2021 ha previsto che al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3.
    Suddetti dispositivi possono essere acquistati dalle istituzioni scolastiche utilizzando le risorse ex art. 58, comma 4 e 4-bis, del decreto-legge n. 73/2021.
  3. Chi fornisce alla scuola mascherine e igienizzanti?  (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Anche per l’anno scolastico 2021/2022, sulla base del fabbisogno, la struttura commissariale provvede alla fornitura, direttamente presso la sede scolastica, di mascherine chirurgiche per il personale e per gli studenti.
  4. Gli alunni con disabilità devono indossare la mascherina? (aggiornamento 28 ottobre 2021)
    È prioritario assicurare la presenza quotidiana a scuola degli alunni con bisogni educativi speciali, in particolare di quelli con disabilità. Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo gli studenti con forme di disabilità certificata che l'autorità sanitaria attesti non essere compatibile con l'uso continuativo della mascherina. Per il personale dedicato alla loro assistenza, la legge n. 133/2021 ha previsto che al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 (vedi quesito n. 2).
    Suddetti dispositivi possono essere acquistati dalle istituzioni scolastiche utilizzando le risorse ex art. 58, comma 4 e 4-bis, del decreto-legge n. 73/2021.

Sezione 4 - Gestione dei casi sospetti e focolai

  1. Come si procede se l’alunno o il docente risulta positivo al test molecolare? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Rimangono confermate le ordinarie procedure di gestione dei casi di contagio possibili, probabili o confermati, da attuare in collaborazione con le autorità sanitarie territorialmente competenti.
    Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n.34/2021 “in caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”.
  2. Quanto dura la quarantena di quanti hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Il Ministero della Salute, con circolare n.36254/2021, ha aggiornato le indicazioni sulla quarantena di quanti hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni. Nello specifico, distingue fra:
    a) contatti asintomatici ad alto rischio, c.d. "contatti stretti": "possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico",
    b) contatti asintomatici a basso rischio: "non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie", mascherina, distanziamento fisico, igiene frequente delle mani, ecc.
  3. Quanto dura la quarantena dei non vaccinati o di quanti non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Nella stessa circolare n.36254/2021, il Ministero della Salute precisa per i non vaccinati o per coloro che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni:
    a) contatti asintomatici ad alto rischio, "possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo". In assenza del test, anche in questo caso, la quarantena si chiude dopo almeno 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, senza necessità di esame diagnostico molecolare o antigenico,
    b) contatti asintomatici a basso rischio: "non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie", mascherina, distanziamento fisico, igiene frequente delle mani, ecc.
    Le indicazioni valgono per i casi COVID.19 confermati da variante VOC non Beta o per cui non è disponibile il sequenziamento.
  4. Quali sono i contatti “a basso rischio”? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Nella circolare n.36254/2021, il Ministero della Salute precisa che per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni: - una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti; - una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti.
  5. Quali sono i sintomi per valutare se non mandare a scuola il proprio figlio? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Il Protocollo di sicurezza per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 conferma l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. È pure confermato il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle autorità sanitarie competenti.
  6. Cosa devo fare se nella classe si è verificato un caso COVID-19? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Secondo quanto indicato dal CTS, “il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. Rimangono valide le disposizioni previste dallo stesso CTS per l’anno scolastico 2020-2021.
  7. Sono previste azioni di screening per gli studenti? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    L’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con il Ministero della Salute, il Commissario straordinario e il Ministero dell'Istruzione, sta definendo un piano di screening della popolazione scolastica, con particolare attenzione alla fascia di età 6-12 anni. Le scuole interessate saranno progressivamente individuate in collaborazione fra autorità sanitarie e uffici scolastici.
  8. Esiste un quadro sintetico riassuntivo delle regole da adottarsi? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Utile la tabella sintetica alle pagg. 37-40 del documento dell'ISS “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)”, del 1 settembre 2021:
    https://www.iss.it/documents/20126/0/Strategico+scuola+e+Protocollo+operativo+test_2021-2022+v5_Finale.pdf/d2a71626-e610-1d8b-9112-a55d392e9877?t=1630528624490

Archivio Domande e risposte - anno scolastico 2021/2022