Domande e Risposte
Colloquio
- Il colloquio prevede una parte specifica dedicata all’Educazione civica?
Nell’ambito del colloquio il candidato deve dimostrare di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline; la trattazione delle tematiche connesse a tale insegnamento può avvenire in qualunque fase del colloquio. Non è perciò prevista una sezione specifica del colloquio dedicata all’Educazione civica. - Il “capolavoro” che gli studenti caricano nell’apposita sezione dell’E-portfolio è oggetto del colloquio?
Come chiarito nella nota 17 maggio 2024 n. 1616, “Il capolavoro non è oggetto del colloquio di esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e non va a confluire direttamente nel Curriculum dello studente, di cui tiene conto la Commissione nello svolgimento del colloquio”.
Correzione e valutazione
- L’articolo 21 comma 4 dell’OM n. 55 del 22.3.2024 prevede che “Ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 62 del 2017, le commissioni possono procedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari”. Come debbono procedere le commissioni/classi per la costituzione delle aree disciplinari?
Le commissioni/classi, nelle more della revisione del decreto relativo alla “Costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado”, faranno riferimento al Decreto Ministeriale n. 319 del 29 maggio 2015. Per gli istituti professionali del vigente ordinamento, non inclusi nel suddetto decreto, le commissioni faranno riferimento alla suddivisione delle discipline degli istituti professionali di previgente ordinamento, procedendo per analogia. - La griglia di valutazione (allegato A all’OM) deve essere obbligatoriamente adottata?
Sì. Può essere esclusivamente adattata, dove necessario, al PEI e al PDP.
Istruzione degli adulti
- Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti, qualora il patto formativo individuale (PFI) dello studente preveda la fruizione del secondo periodo didattico in due anni scolastici, il credito scolastico viene attribuito distintamente per il primo e per il secondo anno?
No, il credito scolastico si assegna solo e sempre al termine dell'intero periodo didattico (cfr. CM n. 3 del 17.3.2016, paragrafo 3, costantemente richiamata nelle successive, e OM n. 55 del 22.3.2024, articolo 11, comma 5). - Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti, nel caso in cui ad uno studente al termine del primo anno del secondo periodo didattico sia stato erroneamente attribuito un credito, come occorre procedere?
Se lo studente permane nello stesso istituto scolastico, questo procede in autotutela ad annullare l’errata attribuzione del credito al termine del primo anno del secondo periodo didattico e attribuisce il credito al termine dell’intero secondo periodo didattico. Se lo studente si è trasferito in altro istituto e vi ha Se lo studente permane nello stesso istituto scolastico, questo procede in autotutela ad annullare l’errata attribuzione del credito al termine del primo anno del secondo periodo didattico e attribuisce il credito al termine dell’intero secondo periodo didattico. Se lo studente si è trasferito in altro istituto e vi ha frequentato il secondo anno del secondo periodo didattico, la scuola di successiva frequenza dovrà esprimere una valutazione finale complessiva del secondo periodo didattico, tenendo conto della valutazione intermedia già espressa dall’altro istituto, e poi procedere con l’attribuzione del credito nella modalità ordinaria prevista per i percorsi di secondo livello, ossia sulla base della media dei voti assegnati nella valutazione finale al termine dell’intero periodo didattico. - Come occorre procedere nel caso di uno studente che, dopo aver frequentato la classe terza dell’istruzione “diurna”, conseguendo al termine dell'anno l’ammissione alla classe successiva e il credito scolastico, sia stato poi inserito nel secondo periodo didattico dell'istruzione degli adulti?
Il percorso già compiuto da questo candidato nella classe terza dell’istruzione “diurna” è stato considerato nell’ambito del PFI, ed ha determinato le modalità e i tempi di frequenza del secondo periodo didattico dell’istruzione degli adulti di secondo livello. Si ritiene perciò che dei voti conseguiti in esito al terzo anno del percorso “diurno” si debba tener conto nell’ambito dell’assegnazione dei voti delle discipline in sede di scrutinio finale del secondo periodo didattico, pervenendo poi, sulla base della media di tale scrutinio finale, all’attribuzione di un unico credito (nella modalità ordinaria per i percorsi di secondo livello). - Come occorre procedere nel caso di uno studente di un corso serale di vecchio ordinamento (ossia l’ordinamento precedente alla riforma introdotta dal DPR n. 263/2012 e applicata dall'a.s. 2013/14) cui sia già stato attribuito un credito distintamente per il 3^ e per il 4^ anno e che abbia successivamente interrotto gli studi, riprendendoli poi in un percorso di secondo livello di nuovo ordinamento?
In questo caso lo studente ha già assolto la frequenza del terzo e del quarto anno, ed ha frequentato nel nuovo ordinamento solo il terzo periodo didattico. I crediti separatamente conseguiti all’esito del terzo e del quarto anno del percorso di vecchio ordinamento sono da considerare acquisiti. - Come occorre procedere, in relazione al credito assegnato per il 3^ e 4^ anno, nel caso di uno studente che si è già diplomato in anni recenti in un percorso “diurno” e che, ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti da parte della Commissione per la definizione del PFI, è stato ammesso al terzo periodo didattico di un percorso di secondo livello di altro indirizzo?
Per questo candidato, che ha frequentato nel secondo livello dell’istruzione degli adulti solo il terzo periodo didattico, il credito per gli anni precedenti è quello già assegnato nel percorso “diurno”; esso va sommato al credito relativo al terzo periodo didattico.
Seconda prova
- Qual è l’orario di inizio della seconda prova scritta?
In tutti gli istituti che ricevono il testo della seconda prova scritta tramite plico telematico (licei, istituti tecnici, istituti professionali di previgente ordinamento nei corsi di Istruzione degli adulti) l’orario di inizio della seconda prova è fissato, come per la prima prova, alle ore 8:30.
Negli istituti professionali del vigente ordinamento l’orario di inizio della prova è pure fissato alle ore 8:30, salvo che la commissione/classe, nel definire la durata della prova, non abbia deliberato un orario di inizio diverso. - È possibile utilizzare applicativi in cloud per svolgere la seconda prova dell’esame di Stato?
Esclusivamente nel caso in cui la seconda prova di esame preveda l'utilizzo di applicativi in cloud per poter sviluppare il compito assegnato, e tale modalità sia stata abitualmente utilizzata durante il percorso di studi, gli studenti potranno svolgere la prova con l’impiego di tali applicativi in cloud, purché sia garantito il rispetto delle seguenti condizioni:
1) che si utilizzino i dispositivi forniti dalla scuola connessi a una sottorete creata per l’occasione, con autenticazione del candidato e conseguente tracciamento di tutte le sue interazioni in rete;
2) che la connessione sia attivata all'inizio della prova e disattivata allo scadere delle ore di lavoro;
3) è fatto assoluto divieto di utilizzo di dispositivi personali e di condivisione della rete personale tramite hotspot.
È obbligatorio prevedere e specificare questa necessità tecnica nel documento del 15 maggio e/o nelle programmazioni didattiche dei docenti delle discipline di riferimento e predisporre ogni strumentazione necessaria per garantire il regolare svolgimento della prova alle condizioni sopra indicate. - Nel caso in cui un istituto scolastico non disponga di un numero di computer sufficiente per far svolgere la seconda prova d’esame a tutti gli alunni usufruendo di una postazione individuale, è possibile consentire l’uso dei computer personali dei candidati?
È possibile, ma i computer personali debbono essere lasciati in consegna alla scuola il giorno prima della prova in modo che la commissione, con l’ausilio del personale tecnico della scuola, possa accertare che tali computer contengono solo i programmi e i software necessari allo svolgimento della prova stessa.
Seconda prova negli istituti professionali del vigente ordinamento
- Negli istituti professionali del vigente ordinamento, ai sensi dell’articolo 20 commi 3 – 6 dell’OM n. 55 del 22.3.2024, l’elaborazione delle proposte di traccia è effettuata dai docenti titolari degli insegnamenti di Area di indirizzo che concorrono al conseguimento delle competenze oggetto della prova. Tra tali docenti può essere compreso anche il docente di lingua straniera?
No; poiché la seconda prova verte sulle competenze professionali in uscita, e negli istituti professionali non è previsto alcun insegnamento tramite la metodologia CLIL, l’accertamento delle competenze oggetto della seconda prova non può avvenire per il tramite della lingua straniera. - Negli istituti professionali del vigente ordinamento, ai sensi dell’articolo 20 commi 3 – 6 dell’OM n. 55 del 22.3.2024, l’elaborazione delle proposte di traccia è effettuata dai docenti titolari degli insegnamenti di Area di indirizzo che concorrono al conseguimento delle competenze oggetto della prova. Qualora sia presente un commissario esterno titolare di insegnamento di Area di indirizzo che concorre al conseguimento delle competenze oggetto della prova, tale commissario esterno è coinvolto nella predisposizione delle proposte di traccia?
Si - Per gli indirizzi di istruzione professionale Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane, Manutenzione e assistenza tecnica e Industria e artigianato per il Made in Italy sarà consentito l’uso di manuali tecnici durante lo svolgimento della prova?
Nell’indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane la commissione potrà fornire, per consultazione, estratti del manuale e/o del prontuario, o altra documentazione tecnica ritenuta utile per lo svolgimento della prova.
Negli indirizzi Manutenzione e assistenza tecnica e Industria e artigianato per il Made in Italy, la commissione potrà consentire l’uso dei manuali tecnici; in tal caso, nel predisporre le proposte di traccia, la commissione assicurerà che le consegne non trovino nel manuale stesso puntuale riscontro risolutivo. La commissione potrà comunque fornire ai candidati tabelle, dati, schemi e documentazione tecnica utili allo svolgimento della prova. - Per gli indirizzi di istruzione professionale Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane, Manutenzione e assistenza tecnica e Industria e artigianato per il Made in Italy sarà consentito l’uso di manuali tecnici durante lo svolgimento della prova?
Nell’indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane la commissione potrà fornire, per consultazione, estratti del manuale e/o del prontuario, o altra documentazione tecnica ritenuta utile per lo svolgimento della prova.
Negli indirizzi Manutenzione e assistenza tecnica e Industria e artigianato per il Made in Italy, la commissione potrà consentire l’uso dei manuali tecnici; in tal caso, nel predisporre le proposte di traccia, la commissione assicurerà che le consegne non trovino nel manuale stesso puntuale riscontro risolutivo. La commissione potrà comunque fornire ai candidati tabelle, dati, schemi e documentazione tecnica utili allo svolgimento della prova.
- Nel Quadro di riferimento dell’indirizzo di istruzione professionale Manutenzione e assistenza tecnica, il Nucleo 2 è così formulato:
2. Esecuzione e/o descrizione del processo per l’installazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo le specifiche tecniche e la normativa di settore, degli apparati, degli impianti, anche programmabili, e di veicoli a motore ed assimilati, nel rispetto delle norme di sicurezza e della tutela ambientale:
a. eventuale selezione dei componenti e/o degli apparati e/o degli impianti da installare;
b. pianificazione dell’intervento a livello di scelta di strumenti, tempi, costi;
c. utilizzo della documentazione tecnica;
d. individuazione di guasti e anomalie;
e. individuazione dei metodi e strumenti di diagnostica, anche digitali, propri dell’attività di installazione o di manutenzione considerata.
Come va interpretata tale formulazione, in rapporto all’uso del termine “eventuale”?
La formulazione utilizzata per il nucleo 2, che riguarda principalmente il processo di installazione e manutenzione e abbraccia tematiche di sicurezza e ambiente, va interpretata in questo senso: in base allo specifico codice ATECO individuato dall'Istituto è possibile fare riferimento, nella scrittura della traccia, ad uno o più dei punti indicati alle lettere a, b, c, d, e. - In una classe quinta di istituto professionale del vigente ordinamento gli studenti sono stati divisi in due gruppi e hanno seguito due percorsi formativi diversi (anche se questa possibilità non era contemplata dalla normativa). Come si dovrà procedere in relazione alla predisposizione della seconda prova scritta?
Poiché i due gruppi di studenti hanno seguito percorsi formativi diversi, occorrerà predisporre distinte proposte di traccia per i due gruppi - L’articolo 20 comma 5 dell’OM n. 55 del 22.3.2024 prevede, al punto B), una elaborazione collegiale delle proposte di traccia nelle “classi parallele”. Cosa si intende con questa espressione?
Con l’espressione “classi parallele” si intendono due o più classi che, nell’ambito dello stesso indirizzo, abbiano seguito lo stesso percorso e abbiano avuto, perciò, il medesimo quadro orario. Quando due classi abbiano dunque condiviso lo stesso percorso per profili e competenze formative, là dove uno o più docenti abbiano approfondito particolari aspetti dell’insegnamento loro affidato, questo non può essere inteso come motivo di distinzione sì da procedere a testi distinti e differenziati di seconda prova.