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8 x 1000

Finanziamento:

Quota annua otto per mille

Fonte:

Articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107

Intervento:

Beneficiari:

Enti locali

L’articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ha stabilito che le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all'edilizia scolastica sono destinate prioritariamente agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
Con decreto del Ministro dell’istruzione 11 novembre 2019, n. 1021 sono stati individuate le tipologie di interventi urgenti
a) gli interventi conseguenti a episodi di crollo di solai e controsoffitti;
b) interventi urgenti a seguito di eventi sismici, calamitosi o eccezionali e non prevedibili;
c) interventi necessari per il ripristino delle condizioni di agibilità a seguito di chiusura
disposta da Autorità competente;
d) interventi indispensabili per garantire il diritto allo studio e il regolare svolgimento
dell’attività didattica.
Tutti gli enti locali che necessitano di risorse per interventi rientranti nella casistica sopra esposta possono far pevenire le loro richieste all’indirizzo pec della Direzione competente: dgefid@postacert.istruzione.it che procederà alla relativa istruttoria.