Domande e risposte

Dai viaggi di istruzione alle assenze, come affrontare il Coronavirus?

In questa sezione sono disponibili le risposte alle domande più frequenti.

  1. I viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche sono sospesi? Fino a quando?

    Risposta aggiornata a seguito del DPCM 4 marzo 2020
    Secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, comprese le fasi distrettuali, provinciali o regionali dei campionati studenteschi programmate dalle istituzioni scolastiche. La sospensione vale fino al 3 aprile 2020.
  2. La disposizione su viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche riguarda le Istituzioni Scolastiche dell’intero sistema nazionale di istruzione?

    La disposizione riguarda tutte le Istituzioni Scolastiche del sistema nazionale di istruzione.
  3. Il provvedimento di sospensione vale anche per le attività esterne agli edifici scolastici organizzate per la realizzazione dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro)?

    Risposta aggiornata a seguito del DPCM 4 marzo 2020
    Sì. La sospensione vale fino al 3 aprile 2020.
  4. Le scuole come devono regolarsi con gli scambi all’estero Erasmus+?

    Per quanto riguarda il programma Erasmus +, vale quanto indicato sul sito dell’Agenzia Erasmus+ Indire: “Nell’ambito del programma Erasmus+ potrà applicarsi il principio di causa di forza maggiore. Pertanto sarà possibile richiedere all’Agenza Nazionale, nelle forme e con le modalità che saranno successivamente comunicate, di applicare la clausola di forza maggiore relativamente alle attività e ai costi per tutte quelle mobilità che vengano annullate in ragione della situazione di emergenza e dei provvedimenti delle competenti autorità”.
  5. Le spese sostenute per i viaggi di istruzione annullati possono essere rimborsate?

    Sì. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 fa espresso riferimento al Codice del turismo, all'articolo 41, comma 4, che prevede il recesso senza penale prima dell'inizio del pacchetto di viaggio.
  6. Per sospendere i viaggi di istruzione occorre il parere degli organi collegiali o un provvedimento del dirigente scolastico?

    Risposta aggiornata a seguito del DPCM 4 marzo 2020
    La disposizione di sospensione è disciplinata dall’art. 1, lettera b), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 e dall’art. 1, lettera e), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020.
  7. Per le classi che si trovavano già in viaggio in zone indicate come focolai del virus sono previste misure precauzionali al rientro?

    Le Istituzioni Scolastiche devono attenersi alle disposizioni del Ministero della Salute. Qui le indicazioni
  8. Chi si assenta da scuola perché malato deve portare il certificato medico?

    Risposta aggiornata a seguito del DPCM 4 marzo 2020
    Fino al prossimo 3 aprile, per le assenze per malattia superiori a 5 giorni, serve il certificato medico per poter rientrare a scuola. La disposizione è valida per tutti, alunni e personale scolastico.
  9. Cosa faccio se nella mia Regione non c'è l'obbligo di portare il certificato medico oltre i cinque giorni di assenza?

    L'obbligo è stato ripristinato per tutti, su tutto il territorio nazionale, in deroga a qualsiasi altra disposizione.
  10. C'è differenza - e se sì, quale - tra chiusura delle scuole e sospensione delle attività didattiche?

    La chiusura delle scuole, provvedimento di esclusiva competenza delle Regioni e degli Enti Locali, comporta il divieto di accesso ai locali per tutto il personale e per gli alunni. Le assenze non devono essere giustificate, non comportano decurtazione economica o richieste di recupero. Il Dirigente Scolastico e il DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) possono comunque procedere, attraverso la firma in remoto, ad emettere gli atti di competenza. In casi particolari, ad esempio del personale impiegato nelle aziende agricole annesse agli istituti agrari o nei casi di deperibilità delle merci, i Dirigenti Scolastici possono procedere, con le necessarie cautele, a garantire i servizi essenziali e indifferibili.
    La sospensione delle attività didattiche comporta l’interruzione delle sole lezioni. Pertanto, le scuole rimarranno aperte e i servizi erogati dagli uffici di segreteria continueranno ad essere prestati. Il Dirigente Scolastico e il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) sono tenuti a garantire il servizio ed eventuali assenze devono essere giustificate.

  11. La sospensione delle attività didattiche ha effetti sulla validità dell’anno scolastico?

    No, il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020, attualmente in fase di conversione, prevede che l’anno scolastico conserva la validità anche se, a seguito delle misure di contenimento epidemiologico, le scuole non riescono ad effettuare almeno 200 giorni di lezione.
  12. I provvedimenti di chiusura delle scuole o di sospensione delle attività didattiche avranno conseguenze sulla validità del periodo di formazione e prova del personale scolastico?

    I periodi di sospensione "forzata" delle attività didattiche saranno ritenuti validi a tutti gli effetti di legge ai fini del positivo compimento dei periodi di formazione e prova.
  13. Per attivare la didattica a distanza le scuole devono aspettare indicazioni dal Ministero?

    Risposta aggiornata a seguito del DPCM 4 marzo 2020
    Secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 i Dirigenti Scolastici attivano, per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza, con particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
  14. Il Ministero come supporterà la didattica a distanza?

    Risposta aggiornata a seguito del DPCM 4 marzo 2020
    Il Ministero ha integrato l’offerta di strumenti, community, chat e classi virtuali con una piattaforma interamente dedicata alla didattica a distanza, per assicurare a tutte le scuole che ne facciano richiesta la possibilità di avere gratuitamente strumenti e mezzi garantendo il diritto allo studio a tutti. Qui la pagina web dedicata.
  15. È prevista la didattica a distanza anche per i bambini della scuola dell’infanzia?

    Nel caso dei bambini più piccoli per i quali  le attività educative  si realizzano attraverso momenti di cura, di relazione, di apprendimento, di esplorazione e gioco, la didattica a distanza potrà essere organizzata attraverso semplici forme di contatto a distanza. Si raccomanda, ad esempio, di favorire, con le modalità ritenute più opportune, la relazione educativa con i bambini e di fornire alle famiglie suggerimenti e indicazioni sulle possibili attività da svolgere nel periodo di sospensione.
  16. Le attività collegiali programmate fino al 3 aprile devono svolgersi regolarmente?

    In tutte le scuole sono sospese le riunioni in presenza degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020. Le riunioni stesse possono svolgersi solo in modalità telematica.
  17. Si svolgeranno regolarmente le competizioni e le olimpiadi studentesche, come quelle di filosofia o di italiano?

    Lo svolgimento di tutte le prove è sospeso fino al 3 aprile 2020. Appena possibile saranno comunicate le nuove date.
  18. FAQ predisposte in collaborazione con il Garante per la Protezione dei Dati Personali

  19. Le scuole devono acquisire il consenso dei genitori per attivare la didattica a distanza?

    No. In relazione alla didattica a distanza, il consenso dei genitori non è richiesto perché l’attività svolta, sia pure in ambiente virtuale, rientra tra le attività istituzionalmente assegnate all’istituzione scolastica, ovvero di didattica nell’ambito degli ordinamenti scolastici vigenti.
    Il trattamento dei dati personali in questi casi è necessario in quanto collegato all'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investita la scuola attraverso una modalità operativa prevista dalla normativa con particolare riguardo anche alla gestione della fase di emergenza epidemiologica da COVID-19.
    Pertanto, in questo ambito, le istituzioni scolastiche sono tenute ad informare gli interessati del trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 nel caso in cui si stiano avvalendo di piattaforme di operatori per l'erogazione della didattica con modalità a distanza che non erano già in uso presso la scuola. In questo caso l'istituzione scolastica dovrà provvedere ad aggiornare l'informativa rilasciata agli interessati al momento dell’iscrizione includendo tra i destinatari dei dati personali (che vanno specificamente individuati) i nuovi operatori che, in qualità di Responsabili del trattamento, trattano i dati per conto dell'istituzione stessa.