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Prot. n.AOODGPER 10892
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Ufficio Quarto

Roma, 30 giugno 2008

Oggetto: O.M. n. 27 del 21 febbraio 2008, relativa alla mobilità del personale docente di religione cattolica, per l’anno scolastico 2008/2009. - Chiarimenti.


Sono pervenute ulteriori richieste di chiarimento sull'interpretazione e applicazione dell’OM n. 27 del 21-2-2008 relativa alla mobilità degli insegnanti di religione cattolica.

In via preliminare occorre ricordare che detta ordinanza è stata concordata a seguito della sottoscrizione di specifica contrattazione integrativa, pertanto qualunque interpretazione deve essere coerente con le disposizioni contenute nel Contratto medesimo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2008-09, sottoscritto il 20-12-2007, a cui si rinvia per gli aspetti non contemplati nell’O.M. medesima.

Premesso quanto sopra e chiarito che ogni dubbio interpretativo deve essere risolto a livello di contrattazione nazionale, si rende tuttavia necessario considerare che i ruoli degli insegnanti di religione cattolica non sono omogenei e, pertanto, l’O.M. in questione presenta delle peculiarità.

Trattandosi di una fase ancora in via sperimentale, è indispensabile formulare alcune precisazioni in merito alla valutazione dei titoli.

  1. L'anno scolastico in corso non può essere valutato, quantunque siano stati maturati 180 giorni di servizio al momento della presentazione della domanda di trasferimento o della dichiarazione dei servizi, come è già precisato dalla premessa alle Note comuni alle tabelle dei trasferimenti contenute nel CCNI sulla mobilità del 20-12-2007, che testualmente recita: «Ai fini dell'attribuzione del punteggio per le domande di trasferimento, per le domande di passaggio di ruolo e per l'individuazione del perdente posto si precisa quanto segue: nell'anzianità di servizio non si tiene conto dell'anno scolastico in corso».

  2. I 12 punti relativi al superamento del concorso per l'accesso ai ruoli possono essere riconosciuti, ancorché il concorso cui hanno partecipato gli insegnanti di religione cattolica sia denominato nel bando di cui al DDG 2-2-04 «concorso riservato per esami e titoli a posti di insegnante di religione cattolica» e l'art. 5, c. 1, della legge 186/03 lo istituisca come «primo concorso per titoli ed esami [�] riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4». Va infatti notato che detto concorso non è una procedura bandita per sanare una situazione di precarietà o irregolarità in presenza di un sistema preesistente di ordinario reclutamento in ruolo, ma costituisce la prima attuazione di una procedura interamente nuova, istituita proprio dalla legge 186/03. La qualifica di «riservato» discende unicamente dalla necessità di individuare una serie di criteri che garantissero l'accesso al ruolo a personale che prima non aveva mai potuto partecipare ad un concorso del genere. Pertanto, sia la natura delle prove selettive, identiche a quelle previste dalla medesima legge 186/03 per i successivi concorsi ordinari, sia il requisito del servizio, aggiuntivo e non sostitutivo rispetto alle prove medesime o ai requisiti di accesso, consentono di riconoscere il punteggio derivante dal superamento del concorso. Naturalmente l’attribuzione del suddetto punteggio, per le ragioni sopra esposte, può avvenire esclusivamente nell’ambito delle operazioni di mobilità degli insegnanti di religione cattolica; al di fuori di tale ambito, infatti, non è ipotizzabile una valutazione di tale concorso, ai sensi della tabella A), sezione titoli generali, lettera B) allegata al CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. .

  3. Il servizio prestato dagli insegnanti di religione cattolica prima del 1-9-1990 è sempre valutabile in quanto fino a quella data non era richiesto alcun titolo di qualificazione (cfr. DPR 751/85, punto 4.6). A partire dal 1-9-1990 può essere invece valutato solo il servizio prestato con il possesso del prescritto titolo di qualificazione. Secondo un costante orientamento di questa Amministrazione (cfr. CCMM 182/91, 43/92, 2/01), il servizio può tornare ad essere valutato a partire dalla data di effettivo conseguimento del titolo di qualificazione richiesto.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta

 Destinatari
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Ai Centri Servizi Amministrativi
LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di
BOLZANO

Al Sovrintendente Scolastico per la
provincia di
TRENTO

All' Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
BOLZANO

All' Intendente Scolastico per la
Scuola delle Località Ladine
BOLZANO

e,p.c. Al Ministero degli Affari Esteri
D.G.P.C.C.
ROMA

All' Assessore alla P.I. della Regione
Autonoma della Valle d'Aosta
AOSTA

Al Sovrintendente Studi della Regione
Autonoma della Valle d'Aosta
AOSTA

All' Assessore alla P.I. della
Regione Siciliana
PALERMO

Al Presidente della Giunta
Provinciale di
BOLZANO

Al Presidente della Giunta
Provinciale di
TRENTO

Al Capo Dipartimento
SEDE

Ai Direttori Generali
SEDE

Al Gabinetto
SEDE