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Autonomia
 

Autonomia scolastica

Dal 2000 le istituzioni scolastiche, pur facendo parte del sistema scolastico nazionale, hanno una propria autonomia amministrativa, didattica e organizzativa.
Operano comunque nel rispetto delle norme generali sull'istruzione emanate dallo Stato.
Le istituzioni scolastiche sono dirette da un dirigente scolastico e si avvalgono di un apposito ufficio amministrativo (segreteria) anche per i rapporti con il pubblico. Ogni istituzione scolastica ha un proprio Piano dell'Offerta Formativa (POF), che rappresenta il piano di azione educativa e di istruzione della scuola.
Le istituzioni scolastiche, per il loro funzionamento, hanno diritto di ricevere fondi dallo Stato e possono anche ricevere risorse finanziarie da Comuni, Province e Regioni o da altri enti e privati.


Regolamento dell'autonomia scolastica

L'autonomia scolastica è regolata da un'apposita disposizione (Regolamento) che ne definisce le diverse modalità di attuazione.
Il Regolamento, oltre a dettare criteri e modalità per l'autonomia didattica, organizzativa e gestionale, dà indicazioni su come ciascuna istituzione scolastica deve definire il proprio Piano dell'Offerta Formativa (POF).
Il POF viene definito in questo modo: il Consiglio di Istituto raccoglie proposte e pareri anche da parte delle famiglie, e delibera gli indirizzi generali dell'attività della scuola. Sulla base di quegli indirizzi generali, il Collegio dei docenti elabora il POF che, alla fine, viene adottato ufficialmente dal Consiglio di Istituto.
Copia del POF viene consegnata alle famiglie al momento dell'iscrizione alla scuola (art. 3).
I genitori partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le proprie responsabilità (art. 16).


Autonomia didattica e organizzativa

All'interno del Regolamento dell'autonomia scolastica vi sono norme che regolano l'autonomia didattica (art. 4) e l'autonomia organizzativa (art. 5).
L'applicazione di queste norme è di diretta competenza della scuola che vi dà attuazione con criteri di flessibilità, ma nel rispetto della libertà di scelta educativa delle famiglie e, comunque, riconoscendo e valorizzando le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascun alunno, e adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.
Le istituzioni scolastiche assicurano la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale per gli alunni.


Quota di istituto del 20%

In base all'autonomia, le istituzioni scolastiche possono modificare il monte ore annuale delle discipline di insegnamento (le materie) per una quota pari al 20%.
Tale quota consente alle scuole la compensazione tra discipline di insegnamento (meno ore ad una disciplina che vengono assegnate ad un'altra disciplina) oppure l'introduzione di una nuova disciplina di studio. Riferimenti normativi: Nota prot. 721 del 22 giugno 2006 e D.M. 47 del 13 giugno 2006.


L’autonomia delle istituzioni scolastiche: un quadro di riferimento irrinunciabile

L’autonomia scolastica, secondo l’Atto di indirizzo (8 settembre 2009) per la riforma del primo ciclo si configura come un articolato dispositivo di mezzi, di opportunità e di risorse per raggiungere l’obiettivo prioritario del successo scolastico delle giovani generazioni.
In coerenza con gli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e nel rispetto della libertà di insegnamento, delle scelte educative e formative dei genitori e del diritto ad apprendere degli studenti, l’autonomia è lo strumento e la risorsa attraverso cui adottare metodi di lavoro, tempi di insegnamento, soluzioni funzionali alla realizzazione dei piani dell’offerta formativa e alle esigenze e vocazioni di ciascun alunno.
L’autonomia organizzativa consente di dare al servizio scolastico flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia e di realizzare l’integrazione e il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, anche attraverso l’introduzione e la diffusione di tecnologie innovative.