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Decreto Prot. Gab/3543/GM
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Roma, 15 aprile 2009


IL MINISTRO


VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, concernente ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

VISTO in particolare, l’articolo 13 della predetta ordinanza n. 3754/2009, che prevede la possibilità di interventi specifici in campo scolastico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

VISTA l’ordinanza ministeriale 28 luglio 2008, n. 67, concernente il calendario scolastico nazionale;

RILEVATA la necessità di emanare disposizioni per disciplinare, in particolare, lo svolgimento delle lezioni per gli alunni dimoranti in provincia dell’Aquila e negli altri comuni della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici;

DECRETA


Articolo 1 – Frequenza delle lezioni
Gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, già frequentanti le istituzioni scolastiche interessate dagli eventi sismici indicati in premessa, possono iscriversi nelle corrispondenti scuole funzionanti nelle sedi di attuale dimora, per il periodo dell’emergenza, anche in assenza della documentazione di rito.
A tal fine è sufficiente un’autocertificazione dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure dello stesso alunno se maggiorenne, in cui siano riportati i dati anagrafici, la scuola e la classe di provenienza, l’attuale recapito. Tali dati dovranno essere inseriti, per ogni utile riscontro e monitoraggio del sistema, nell’apposita “applicazione” resa disponibile dal sistema informativo del Ministero.

Articolo 2 – Organizzazione delle attività didattiche
I dirigenti delle istituzioni scolastiche, sulla base delle richieste di trasferimento pervenute, adottano, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ogni opportuna soluzione organizzativa, ivi compresa l’attivazione di più turni, finalizzata a consentire la ripresa delle attività didattiche: flessibilità dell’orario delle lezioni, diversa articolazione e composizione delle classi o sezioni, adattamento del calendario scolastico, nonché ogni altra iniziativa che favorisca, nei confronti degli alunni provvisoriamente frequentanti, la ripresa dell’attività scolastica, il recupero degli apprendimenti e l’attivazione di insegnamenti integrativi ed aggiuntivi.

Articolo 3 – Validità dell’anno scolastico
Nelle istituzioni scolastiche interessate dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell’Aquila e altri comuni della regione Abruzzo, l'anno scolastico 2008/2009 è comunque valido sulla base delle attività effettivamente svolte e da svolgersi per tutti gli alunni, ancorché trasferiti provvisoriamente in altre scuole del territorio nazionale, indipendentemente dal mancato raggiungimento dei duecento giorni di lezione.

Articolo 4 – Accoglienza
I Capi di Istituto assicureranno adeguate forme di accoglienza, valutando la particolare situazione di ciascun alunno, anche al fine di attivare interventi personalizzati per il più efficace inserimento nelle classi dei suddetti studenti.

Articolo 5 - Alunni ospitati nelle strutture provvisorie
Gli alunni ospitati nelle strutture provvisorie allestite nelle zone del sisma, si rivolgeranno per le iscrizioni e la frequenza delle attività alle Autorità scolastiche operanti presso le tensostrutture in corso di allestimento.

Articolo 6 – Alunni disabili
Le Autorità scolastiche riserveranno particolare attenzione alle condizioni degli alunni disabili, sia per quanto riguarda l’accoglienza degli stessi nelle strutture provvisorie che per quanto concerne l’assegnazione dei docenti di sostegno. Ulteriori verifiche ed indicazioni, anche con riferimento all’evolversi della situazione, saranno fornite con successivi provvedimenti.

IL MINISTRO
Mariastella Gelmini