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D.M. del 31 luglio 2008
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Roma, 31 luglio 2008


IL MINISTRO

VISTO il D. L.gs 30 luglio 1999, n.300, e successive modifiche e variazioni;

VISTO il D. L.gs 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e variazioni;

VISTO il C.C.N.L. – Area I della dirigenza, sottoscritto in data 21 aprile 2006;

VISTO il D.L. 18.5.2006, n. 181, convertito con modifiche dalla legge n. 233, del 17.7.2006;

VISTO il D.P.R. 21 dicembre 2007, n. 260 registrato alla Corte dei Conti il 14 gennaio 2008 registro 1, foglio n. 13, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione, con il quale si è proceduto ad individuare gli Uffici dirigenziali di livello dipartimentale, di livello dirigenziale generale e il numero degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale;

VISTO il D.M. 27.4.2008, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione Centrale;

VISTI i 18 D.M. dell’11.4.2008, registrati alla Corte dei Conti il 15.5.2008, dal n. 267 al n. 284, con i quali è stata disposta l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale degli uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATO che il numero dei dirigenti di seconda fascia in servizio, appartenenti al ruolo dell’Amministrazione scolastica centrale e periferica risulta insufficiente rispetto alla dotazione organica stabilita con il D.P.R. n. 260/07 sopracitato;

CONSIDERATO  che l’art. 19 del D.L.gs n. 165/01, consente, con le procedure previste dai commi 5-bis e 6, di ricoprire i posti vacanti, nei limiti dei contingenti ivi stabiliti, con il conferimento di incarichi a tempo determinato a personale in possesso dei requisiti richiesti dai medesimi commi 5-bis e 6;

RITENUTO pertanto di dover far ricorso alla normativa citata, ripartendo la possibilità di conferimento di incarico dirigenziale non generale fra i diversi Uffici dell’Amministrazione Scolastica centrale e periferica;

RITENUTO di dover tener conto della riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale in misura non inferiore del 15% di quelli esistenti, disposta dall’art. 74, comma 1, del D.L. n. 112 del 25.6.2008;

TENUTO CONTO altresì che il citato art. 74 del D.L. n. 112/08, al comma 4 prevede che si tenga conto delle riduzioni apportate dai regolamenti emanati ai sensi dell’art. 1, comma 404, lett. a), della legge 27.12.2006, n. 296;

CONSIDERATO che il D.P.R. n. 260/07 ha operato la riduzione prevista dall’art. 1, comma 404, lett. a), della legge n. 260/07 per i posti dirigenziali non generali nella misura del 5% e che quindi la riduzione degli uffici dirigenziali non generali da operarsi ai sensi dell’art. 74, comma 1, del D.L. n. 112/2008 ammonta al 10%;

D E C R E T A

Gli Uffici sottoindicati sono autorizzati a conferire incarichi di livello dirigenziale non generale, ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell’art. 19 del D.L.gs n. 165/01, nel numero come di seguito indicato:

UFFICI

Comma 5-bis

Comma 6

AMMINISTRAZIONE CENTRALE                      di cui

 

 

Dipartimento Programmazione

0

1

D.G. Studi e Programmazione e Sistemi Informativi

0

2

D.G. Politica Finanziaria

0

2

D.G. Risorse Umane del Ministero,Acquisti e AA.GG.

0

1

D.G. Affari Internazionali

0

2

Dipartimento Istruzione

0

2

D.G. Ordinamenti e Autonomia Scolastica

0

2

D.G. Personale Scolastico

0

1

D.G.Studente, Integrazione,Partecipazione e Comunicazione

0

3

D.G.Istr. Formaz. Tecnica e Rapporti Sistemi Form. Regioni

0

1

Totale

0

17



UFFICI

Comma 5-bis

Comma 6

UFFICI SCOLASTICI REGIONALI di cui:

 

 

Abruzzo

0

2

Basilicata

1

1

Calabria

2

2

Campania

0

0

Emilia Romagna

3

3

Friuli Venezia Giulia

1

2

Lazio

2

1

Liguria

2

0

Lombardia

7

4

Marche

1

1

Molise

0

2

Piemonte

0

4

Puglia

3

1

Sardegna

1

4

Sicilia

0

0

Toscana

3

2

Umbria

0

2

Veneto

5

2

Totale

31

33

Totale generale

31

33+17=50

Il Ministro
f.to Maria Stella Gelmini