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D.M. del 28 luglio 2008
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Roma, 28 luglio 2008


VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente l’autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, di delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera d), recante delega al Governo per l'incentivazione dell'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione;

VISTO il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'articolo 13, recante norme in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica;

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare l'articolo 69, relativo alla istruzione tecnica superiore;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, recante disposizioni per incentivare l’eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione ed in particolare l’art. 3, comma 2, laddove prevede che i responsabili dei diversi livelli del sistema di istruzione e altri soggetti pubblici e privati, ivi compresi regioni ed enti locali, nazionali o comunitari con esperienze già consolidate, accreditati, a questo scopo, dall’Amministrazione scolastica, possono concorrere alla individuazione delle eccellenze;

CONSIDERATA la rilevanza della incentivazione delle eccellenze come leva strategica fondamentale per innalzare il livello di apprendimento degli studenti, incoraggiando il proseguimento del percorso di istruzione nei licei, negli istituti tecnici e professionali e nella formazione tecnica superiore; 

RITENUTO di dover attivare la procedura di accreditamento dei soggetti esterni all’Amministrazione scolastica mediante l’individuazione e la pubblicizzazione dei requisiti richiesti;

RILEVATA la necessità di definire modalità e termini di partecipazione all’individuazione delle eccellenze da parte dei soggetti interessati, interni ed esterni all’Amministrazione scolastica;

DECRETA

Art. 1
Campo d'applicazione
  1. Il presente decreto disciplina le modalità di accreditamento dei vari soggetti pubblici e privati, ivi compresi regioni ed enti locali, nazionali o comunitari, che intendono operare in collaborazione con l’Amministrazione scolastica per promuovere e realizzare iniziative di valorizzazione delle eccellenze per gli studenti frequentanti i corsi di istruzione superiore delle scuole statali e paritarie, mediante procedure di confronto e competizione nazionali e internazionali, nonché olimpiadi e certami in varie discipline scientifiche ed umanistiche, organizzate di norma per successive fasi, dal livello della singola istituzione scolastica a quello provinciale e regionale, fino al livello nazionale.

  2. Sono considerati soggetti di per sé qualificati per la promozione e la realizzazione delle iniziative di valorizzazione delle eccellenze gli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione scolastica e le istituzioni scolastiche, statali e paritarie.

Art. 2
Accreditamento dei soggetti esterni all’Amministrazione scolastica interessati a concorrere alla individuazione delle eccellenze
  1. I soggetti esterni all’Amministrazione scolastica interessati a concorrere alla individuazione delle eccellenze riguardanti gli studenti frequentanti i corsi di istruzione superiore delle scuole statali e paritarie, mediante la realizzazione di gare e di competizioni in ambito culturale, devono presentare domanda di accreditamento al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l’autonomia scolastica - Ufficio VII - Viale Trastevere 76/A - 00153 Roma - nei termini indicati nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

  2. L'accreditamento ha la durata di tre anni e può essere rinnovato su istanza dei soggetti interessati.

  3. Ai fini dell’accreditamento, i soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, dichiarati e documentati:
    • esperienze già realizzate concernenti iniziative di valorizzazione delle eccellenze per gli studenti frequentanti i corsi di istruzione superiore delle scuole statali e paritarie, con particolare riferimento all’ambito nazionale e internazionale;
    • capillarità di presenza sul territorio;
    • capacità operativa e prestigio scientifico e culturale;
    • disponibilità di risorse professionali nell’ambito della realizzazione delle iniziative di valorizzazione delle eccellenze per gli studenti ed idonea struttura organizzativa.

  4. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, la Commissione tecnica di cui al successivo articolo 5 esprime il parere di ammissibilità (o meno) del soggetto in base alla verifica della completezza della documentazione, alla valutazione del possesso dei requisiti indicati al comma 3 e alla qualità delle iniziative documentate.

  5. La Direzione Generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l’autonomia scolastica, tenuto conto del parere della Commissione tecnica, procede all’accreditamento dei soggetti interessati a collaborare con l’Amministrazione scolastica.

  6. L'elenco dei soggetti accreditati è pubblicizzato sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

  7. La perdita di requisiti indicati al comma 3 comporta l’adozione di un provvedimento di cancellazione dall'elenco dei soggetti accreditati da parte della Direzione Generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l’autonomia scolastica, previo parere della Commissione tecnica.

Art. 3
Proposte per l’individuazione delle eccellenze per gli studenti frequentanti i corsi di istruzione superiore delle scuole statali e paritarie
  1. Al fine di concorrere all’individuazione delle iniziative per la valorizzazione delle eccellenze, gli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione scolastica e le istituzioni scolastiche, soggetti di per sé qualificati, possono proporre iniziative per la realizzazione di gare e competizioni in ambito culturale rivolte agli studenti frequentanti i corsi di istruzione superiore. Le proposte devono essere presentate al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l’autonomia scolastica - Ufficio VII -Viale Trastevere 76/A - 00153 Roma– entro 31 agosto 2008 per l’anno scolastico 2008/2009 ed entro il 31 marzo di ciascun anno per gli anni scolastici successivi.

  2. I soggetti pubblici e privati, ivi compresi regioni ed enti locali, nazionali o comunitari, interessati a concorrere alla individuazione delle eccellenze, presentano, entro quindici giorni dal loro accreditamento, proposte di interesse culturale da realizzare nell’anno scolastico successivo.

  3. I soggetti interessati a concorrere alla individuazione delle eccellenze devono rispettare i seguenti criteri:
    • garantire validità ad ogni valutazione dei risultati ed assicurare credibilità delle azioni facendo riferimento ad autorità scientifiche significative quali ad esempio Università, Accademie, Istituti di alta ricerca, Organizzazioni professionali;
    • rispetto della trasparenza nei criteri di partecipazione, nella procedura di selezione, nonché nella pubblicità dei risultati ottenuti.

  4. Entro 30 giorni dalla presentazione delle proposte, la Commissione tecnica, di cui al successivo articolo 5, esprime il parere in ordine alle iniziative di interesse culturale proposte dai soggetti interessati a concorrere alla individuazione delle eccellenze per gli studenti frequentanti i corsi di istruzione superiore delle scuole statali e paritarie.

  5. La Direzione Generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l’autonomia scolastica, tenuto conto del parere della Commissione tecnica di cui al successivo articolo 5, procede alla sottoscrizione di specifiche intese con i soggetti interessati a partecipare alle iniziative di individuazione delle eccellenze.
Art. 4
Informazione sul monitoraggio delle iniziative di valorizzazione delle eccellenze
  1. Le iniziative di valorizzazione delle eccellenze sono oggetto di monitoraggio annuale e di valutazione di impatto da parte della Direzione Generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l’autonomia scolastica, nella prospettiva di eventuali miglioramenti per gli anni successivi.
Art. 5
Commissione Tecnica
  1. Presso la Direzione Generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l’autonomia scolastica è costituita una Commissione Tecnica con il compito di esprimere motivati pareri in merito alla verifica e alla valutazione delle caratteristiche che, dichiarate e documentate, costituiscono gli indicatori di riferimento da utilizzare per l'accreditamento dei soggetti esterni all’Amministrazione scolastica, per la verifica del mantenimento dei requisiti e per l’individuazione delle singole iniziative di valorizzazione delle eccellenze.

  2. La Commissione Tecnica è istituita senza oneri aggiuntivi a carico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, salvo il pagamento, ove dovuto, del trattamento di missione.

  3. I componenti della Commissione Tecnica non possono avere alcun rapporto con i soggetti che partecipano alle procedure di accreditamento e di riconoscimento delle singole iniziative.
Art. 6
Impugnative
  1. Avverso il provvedimento di diniego dell'accreditamento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il presente decreto è soggetto ai controlli di legge.

Il Ministro
Maria Stella Gelmini