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D.D.G. 11 aprile 2011
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica
Ufficio VII

Roma, 11 aprile 2011


IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che recepisce il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, di delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, con particolare riferimento all’art. 2, comma 1, lettera d) e all’art. 3, comma 4;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed all'istruzione, e le successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, contenente disposizioni per valorizzare l’eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione;

VISTO l’art. 1 bis, comma 5, della legge 24 novembre 2009, n. 167;

VISTO il decreto ministeriale del 22 ottobre 2009, che definisce per l’anno scolastico 2009/2010 il programma annuale delle eccellenze nei diversi ambiti disciplinari dei percorsi di istruzione secondaria superiore e stabilisce, all’art. 5, i criteri utili alla determinazione del quantitativo massimale di studenti beneficiari della valorizzazione delle eccellenze per ciascuna competizione;

VISTO il decreto dipartimentale dell’8 novembre 2010, con il quale è stato affidato all’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ANSAS) il compito di effettuare, in collaborazione con l’Amministrazione, un monitoraggio al fine di individuare i nominativi degli studenti dei corsi di istruzione superiore delle scuole statali e paritarie, che siano risultati vincitori nelle compitizioni individuate con il sopra citato decreto ministeriale del 17 giugno 2009;

CONSIDERATO che alla predetta Agenzia sono state assegnate apposite risorse finanziarie, pari ad euro 894201,30 (ottocentonovantaquattromiladuecentouno/30), con imputazione al capitolo 1512 – piano gestionale 1 – del bilancio di questo Ministero per l’anno finanziario 2010, da destinare alle istituzioni scolastiche per la premiazione degli studenti risultati vincitori delle eccellenze già individuate e, in via residuale, per la premiazione degli studenti che, nell’anno scolastico 2009/2010, abbiano superato l’esame di Stato a conclusione del secondo ciclo con la votazione di 100 e lode;

TENUTO CONTO dell’esito del monitoraggio effettuato al fine di rilevare i nominativi degli studenti meritevoli per ciascuna tipologia di eccellenza individuata con il citato decreto ministeriale del 22 ottobre 2009, nonché le istituzioni scolastiche frequentate dai medesimi;

RITENUTO, pertanto, di poter individuare i quantitativi di beneficiari e le entità dei premi da assegnare agli studenti meritevoli secondo i parametri già applicati per l’anno scolastico 2008/2009 con decreto direttoriale del 25 febbraio 2010;

D E C R E T A

Articolo 1

Ai fini della determinazione del numero di beneficiari per ciascuna delle competizioni individuate nell’allegato al decreto ministeriale del 22 ottobre 2009, sulla base dei criteri riportati nell’art. 5 di detto decreto, si stabilisce di ripartire le stesse competizioni, o sezioni di competizioni, in cinque fasce. I requisiti per l’individuazione delle fasce e le attribuzioni delle fasce a ciascuna competizione sono riportate nei prospetti di cui agli allegati ”I” e ”II”.

Articolo 2

I quantitativi massimali di studenti beneficiari per ciascuna competizione, o sezione di competizione, sono determinati come segue.

Per le competizioni, o sezioni di competizioni, individuali:

  • fino a 100 studenti per ciascuna competizione della fascia “A”;
  • fino a 75 studenti per ciascuna competizione della fascia “B”;
  • fino a 50 studenti per ciascuna competizione della fascia “C”;
  • fino a 25 studenti per ciascuna competizione della fascia “D”;
  • fino a 10 studenti per ciascuna competizione della fascia “E”.

Per le competizioni, o sezioni di competizioni, per gruppi:

  • fino a 75 studenti per ciascuna competizione della fascia “A”;
  • fino a 60 studenti per ciascuna competizione della fascia “B”;
  • fino a 45 studenti per ciascuna competizione della fascia “C”;
  • fino a 30 studenti per ciascuna competizione della fascia “D”;
  • fino a 15 studenti per ciascuna competizione della fascia “E”.

Rimane salvo il fatto che, per ciascuna competizione o sezione di competizione, siano inclusi tra i beneficiari tutti gli studenti che, nelle rispettive graduatorie di merito, risultino collocati ex-aequo con chi si trovi in posizione utile e che in tali casi il numero di beneficiari di una competizione possa eccedere il quantitativo massimale stabilito.

Gli studenti vincitori di premi in olimpiadi internazionali ufficiali, alle quali ciascun Paese partecipi con un numero fissato di rappresentanti nazionali, non sono considerati nel computo dei sopra citati quantitativi massimali, e vengono inclusi in aggiunta a tali quantitativi massimali.

Articolo 3

Sulla base del monitoraggio effettuato e dei rispettivi quantitativi massimali, come stabiliti dagli articoli 1 e 2 e come riportati nell’allegato ”II”, sono individuati, nell’allegato ”III” al presente decreto, i nominativi degli studenti meritevoli di premio per i risultati raggiunti, con l’indicazione della rispettiva scuola frequentata e dei relativi codici identificativi della tipologia di premio a ciascuno assegnato, la quale tiene conto dei caratteri della manifestazione e dei rispettivi livelli di merito raggiunti. Gli elenchi dei diversi codici identificativi e delle corrispondenti tipologie di premio sono riportati nella tabella di cui all’allegato ”IV”.

Articolo 4

Le risorse finanziarie per corrispondere i premi a ciascuno degli studenti elencati nell’allegato ”III” sono assegnate dall’ANSAS, secondo i valori riportati nella tabella di cui all’allegato ”V”.

Articolo 5

La premiazione degli studenti sarà effettuata dal dirigente scolastico dell’istituto frequentato secondo le forme previste dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 262 del 29 dicembre 2007, qui di seguito riportate:
a) benefit e accreditamenti per l'accesso a biblioteche, musei, istituti e luoghi della cultura;
b) ammissione a tirocini formativi;
c) partecipazione ad iniziative formative organizzate da centri scientifici nazionali con destinazione rivolta alla qualita' della formazione scolastica;
d) viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici;
e) benefici di tipo economico;
f) altre forme di incentivo secondo intese e accordi stabiliti con soggetti pubblici e privati.

Articolo 6

L’ANSAS provvederà a curare l’inserimento degli studenti di cui all’allegato ”III” nell’apposito Albo Nazionale delle Eccellenze.

 

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo

 Allegati
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  Per l'allegato III, si rimanda al sito indire: www.indire.it/eccellenze 
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