Il riconoscimento in Italia dei titoli di studio conseguiti all'estero o degli anni di scolarita frequentati all'estero non e immediato e indiscriminato, fatto salvo il caso in cui siano stati siglati - per il tramite del Ministero degli Affari Esteri - accordi tra il Paese ospite e i Paesi stranieri che hanno proprie scuole nel Paese ospite. Ogni singolo caso e sottoposto a valutazione, la quale rende inoltre variabile la tempistica di certificazione dell'equipollenza.
Ai fini dell'equipollenza del diploma o degli anni di scolarita e necessario compiere l'iter seguente (valido in genere per i cittadini di Stati membri dell'Unione Europea e della Confederazione Elvetica):
a. richiedere alla scuola frequentata nel Paese straniero un certificato che attesti gli anni di scolarita o il titolo di studio recante firma del Dirigente scolastico, legalizzata dall'Autorita diplomatica o consolare italiana in loco;
b. richiedere il rilascio della dichiarazione di valore accompagnata dalla traduzione in lingua italiana del titolo (certificata e giurata, conforme al testo straniero) da parte della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il documento e stato prodotto;
c. presentare i documenti sopraindicati all'Ambito Territoriale (ex Ufficio scolastico Provinciale) italiano a cui appartiene la scuola scelta in Italia (in caso di richiesta di equipollenza del titolo di diploma) oppure direttamente al Dirigente scolastico della scuola scelta (nel caso in cui gli studi obbligatori debbano essere ancora ultimati).