E' obbligatoria l'istruzione impartita per almeno 10 anni, finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'eta'. Nell'attuale ordinamento l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di eta' compresa tra i 6 e i 16 anni. L'istruzione obbligatoria e' gratuita.
L’adempimento dell’obbligo scolastico e disciplinato dalle seguenti leggi:
- Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101, che, all’art. 1 dispone che "nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di eta compresa tra i 6 e i 16 anni.".
- Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139, art. 1: "L’istruzione obbligatoria e impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
- legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: "L’istruzione impartita per almeno dieci anni e obbligatoria ed e finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’eta".