Ammissione
L'ammissione all'esame di Stato e disposta, previo accertamento della frequenza ai fini della validita dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina - o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente - e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneita e espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.
Riferimenti normativi:
a) ammissione all'esame di Stato: cfr. articolo 11, comma 4-bis, del Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni
b) giudizio di idoneita: cfr. art. 11, comma 4-bis, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni
c) Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 3, comma 2
Modalita di svolgimento
L'Esame di Stato di I ciclo verte su 3/4 prove scritte (tema di italiano, prima - e seconda - lingua comunitaria, prova di matematica e scienze), prova INVALSI e colloquio orale.
Punteggio finale e attribuzione della LODE
Il punteggio finale dell'Esame di Stato del Primo ciclo viene calcolato sulla base della media (aritmetica) di:
- tutte le prove scritte, compresa quella nazionale
- colloquio pluridisciplinare
- giudizio di idoneita (che rappresenta il curricolo dell'alunno).
Il punteggio deve essere espresso in decimi (da 6/10 a 10/10)
Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi puo essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimita. I criteri di attribuzione della lode sono i seguenti:
- Esame di licenza: voto in 10/10
- Crediti/curricolo: non e previsto voto - decisione discrezionale della Commissione
Riferimento normativo: Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 3 comma 8