In generale, e consentito dedurre le spese di istruzione relative alla frequenza scolastica e di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o specializzazione tenuti presso istituti o universita italiana o straniere. Per queste ultime la misura degli importi deducibili non puo essere superiore all'ammontare dei contributi previsti per i corrispondenti istituti italiani.
Le spese sostenute per la frequenza delle Accademie di Belle Arti sono deducibili a condizione che il tipo di corso frequentato sia equiparabile ad un corso di laurea (di primo o secondo livello) o sia comunque assimilabile a un corso di perfezionamento, specializzazione etc.
Riferimenti normativi: Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917