N. 06507/2016 REG.PROV.CAU.
N. 09417/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9417 del 2016, proposto da Daniela Alonzi, Alonzi Franca, Andreli Tiziana, Andreoli Maria Pia, Anzidei Michela, Ascione Danila, Barbona Daniela, Bellucci Federica, Bencivenga Silvia, Bianchi Maria Giuseppina, Bracaglia Deborah, Bracaglia Lina, Caldaroni Irene, Campoli Patrizia, Cappella Alessandra, Cecili Rossella, Celenza Marta, Cervoni Lorella, Cervoni Maddalena, Ciprotti Antonella, Colucci Francesca, Crescenzi Ilenia, Db Ambrosio Paola, Db Attilia Angela, De Ciantis Giuliana, De Filippis Cristina, De Luca Barbara, De Luca Cinzia, Del Brusco Stefania, Della Posta Sarah, Del Monte Federica, Dellb Olio Rosa Amorina, Diana Morena, Di Nota Marisa, Emili Daniela, Formiconi Catia, Gerardi Claudia, Giona Giuseppina, Giuliani Giovanna, Grossi Stella, Igneo Elena, Lilla Antonella, Lombardi Clara, Lucarelli Marilena, Lucchetti Azzurra, Manente Rita, Mantua Maria Gabriella, Marsella Barbara, Martellacci Danila, Martini Stefania, Massaroni Natascia, Menichelli Paola, Minotti Chiara, Neccia Fabiana, Noro Serena, Orsini Ilaria, Ottaviani Elvia, Pagnani Paola, Panfili Silvia, Paniccia Simona, Paolucci Bruna, Papetti Angela, Passarani Claudia, Perfili Daniela, Perfili Rossana, Perfili Tamara, Pellegrini Cinzia, Perna Romina, Pezzella Claudia, Piazzesi Clarissa, Pietropaoli Maria, Porcella Emanuela, Proia Irene, Proietti Debora, Riccardi Luisa, Salvatori Daniela, Sangiorgi Valeria, Santoro Marina, Savina Sara, Savo Sardaro Lucia, Schietroma DesirC(, Sebastiani Arianna, Sordo Giuseppina, Spalvieri Alexandra, Spalvieri Sussanna, Spataro Virgina, Terelle Amelia, Tirocchi Federica, Tozzi Magni Maria Teresa, Troiani Arianna, Turriziani Valeria, Valletta Patrizia, Verrelli Erika, Vetrone Michela, Zeppieri Anna, Zonfrilli Anna, rappresentati e difesi dagli avvocati Raffaele De Girolamo C.F. DGRRFL68C05E340P, Raffaele Boianelli C.F. BNLRFL72L25D810Q, con domicilio eletto presso Viviana Callini in Roma, via Archimede, 10;
Mastrantoni Rossana, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Boianelli C.F. BNLRFL72L25D810Q, Raffaele De Girolamo C.F. DGRRFL68C05E340P, con domicilio eletto presso Viviana Callini in Roma, via Archimede, 10;
contro
Il Ministero dell'Istruzione, dell'UniversitC e della Ricerca, lb Usr - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, lb Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Roma, lb Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Anna Pittiglio, Michela Montalto non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del d.m. 495/2016 - aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente nella parte in cui non consentono l'inserimento dei ricorrenti nella III fascia classi di concorso (AAAA) e (EEEE).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'UniversitC e della Ricerca, dellb Usr - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, dellb Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Roma e dellb Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato, ad un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa, che il ricorso sembra sostenuto da sufficienti profili di fumus boni juris, in quanto la vicenda in esame C( analoga, in fatto, a quella favorevolmente esaminata dal Consiglio di Stato con le sentenze della Sesta Sezione n. 1973/2015 e n. 4235/2015, con riferimento alla questione inerente i diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002, che, al momento della b chiusurab delle graduatorie permanenti, erano giC in possesso di titolo abilitante;
Considerato, altresC,, che il suddetto orientamento C( stato confermato con lb ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dellb A.P., secondo cui i soggetti, muniti di diploma magistrale conseguito entro lb anno 2001/2002, hanno titolo ad essere inseriti nelle GE;
Visti i precedenti della Sezione nn. 4990/2016, 5573/2016, 5566/2016, 5557/2016, 5405/2016;
Ritenuto, pertanto, di poter accogliere lb istanza cautelare ai fini dellb inserimento b con riservab della parte ricorrente nelle GAE, in attesa della definizione da parte dellb Adunanza Plenaria della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n. 364 del 29 gennaio 2016;
Ritenuto, altresC,, necessario procedere allb integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nelle graduatorie di cui si tratta, i quali potrebbero subire un pregiudizio a causa dellb accoglimento del ricorso;
Considerato che, ricorrendone nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, deve essere autorizzata la notificazione dei ricorsi in epigrafe, per pubblici proclami, mediante pubblicazione dellb avviso sul sito web dellb Amministrazione, con le seguenti modalitC :
A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:
1.- lb autoritC giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2.- il nome del ricorrente e lb indicazione dellb amministrazione intimata;
3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4.- lb indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione nella graduatoria;
5.- lb indicazione che lo svolgimento del processo puC2 essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalitC rese note sul sito medesimo;
6.- lb indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa C( stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;
B.- In ordine alle prescritte modalitC , il M.I.U.R. ha lb obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale dei ricorsi e della presente ordinanza, in calce al quale dovrC essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
b.- che lo svolgimento del processo puC2 essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalitC rese note sul sito medesimo.
Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. resistente:
c.- non dovrC rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, lb elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);
d.- dovrC rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi lb avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dellb elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in unb apposita sezione del sito denominata b atti di notificab ; in particolare, lb attestazione di cui trattasi recherC , tra lb altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione C( avvenuta;
e.- dovrC , inoltre, curare che sullb home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato b Atti di notificab , dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.
Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena lb improcedibilitC del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;
Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare lb importo, che la parte ricorrente dovrC versare allb Amministrazione, secondo le modalitC che saranno comunicate dalla predetta, in b, 100,00 (euro cento/00) per lb attivitC di pubblicazione sul sito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie lb istanza cautelare e, per lb effetto, ordina lb inserimento b con riservab di parte ricorrente nelle GAE, ferma ed impregiudicata ogni decisione in sede di merito.
Dispone lb integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarC eseguita dall'amministrazione ed C( depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederC a darne comunicazione alle parti.
CosC, deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Emanuela Loria | Riccardo Savoia | |
IL SEGRETARIO